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Top of Form 1
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Comparto: Sanita' |
Area: Dirigenza amministrativa, sanitaria,
tecnica e professionale |
Data: 07/05/2003
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Tipo: Ipotesi di accordo |
Descrizione:
Ipotesi di CCNL integrativo del CCNL dell'area della
Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del
SSN stipulato l'8 giugno 2000 |
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IPOTESI DI CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA
DIRIGENZA RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SSN
STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
In data 7 maggio 2003 ha avuto luogo
l'incontro per la sigla dell' ipotesi di CCNL integrativo del CCNL dell' area
della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
del SSN stipulato l'8 giugno 2000, nelle persone di:
Per l'ARAN:
avv. Guido Fantoni (Presidente)
(firmato)
Per i rappresentanti sindacali:
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Organizzazioni sindacali |
Confederazioni sindacali |
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CGIL FP Sanità (firmato) |
CGIL (firmato) |
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CISL Fps- COSIADI (firmato) |
CISL (firmato) |
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UIL Fpl (firmato) |
UIL (firmato) |
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CIDA / SIDIRSS (firmato) |
CIDA (firmato) |
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SINAFO (firmato) |
CONFEDIR (firmato) |
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AUPI (firmato) |
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SNABI SDS (firmato) |
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Al temine della riunione le parti
sopraindicate sottoscrivono l'ipotesi di accordo nel testo che segue:
IPOTESI DI CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL
AREA DELLA DIRIGENZA RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
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INDICE |
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TITOLO I – NORME GENERALI |
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CAPO I |
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Art. 1 |
Campo di applicazione e finalità |
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CAPOI II – DIRITTI SINDACALI |
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Art. 2 |
Diritto di assemblea |
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Art. 3 |
Contributi sindacali |
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Art. 4 |
Patronato sindacale |
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TITOLO II – DISCIPLINA DEL RAPPORTO
DI LAVORO |
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CAPO I – STRUTTURA DEL RAPPORTO DI
LAVORO |
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Art. 5 |
Determinazione dei compensi per
ferie non godute |
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Art. 6 |
Riposo compensativo per le giornate
festive lavorate |
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Art. 7 |
Lavoro notturno |
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Art. 8 |
Indennità per servizio notturno e
festivo |
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CAPO II – CAUSE DI SOSPENSIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO |
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Art. 9 |
Assenze per malattia |
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Art. 10 |
Aspettativa |
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Art. 11 |
Altre aspettative previste da
disposizioni di legge |
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Art. 12 |
Tutela dei dirigenti in particolari
condizioni psico-fisiche |
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Art. 13 |
Tutela dei dirigenti portatori di
handicap |
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Art. 14 |
Congedi per eventi e cause
particolari |
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Art. 15 |
Congedi dei genitori |
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CAPO III – MOBILITA' |
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Art. 16 |
Mobilità interna |
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Art. 17 |
Passaggio diretto ad altre
amministrazioni dei dirigenti in eccedenza |
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CAPO IV – FORMAZIONE |
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Art. 18 |
Formazione |
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Art. 19 |
Congedi per la formazione |
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Art. 20 |
Comando finalizzato |
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CAPO V – DISPOSIZIONI DI
PARTICOLARE INTERESSE |
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Art. 21 |
Ricostituzione del rapporto di
lavoro |
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Art. 22 |
Clausole speciali |
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Art. 23 |
Diritti derivanti da invenzione
industriale |
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Art. 24 |
Mensa |
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Art. 25 |
Attività sociali, culturali e
ricreative |
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TITOLO III – TRATTAMENTO ECONOMICO |
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CAPO I – ISTITUTI PARTICOLARI |
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Art. 26 |
Retribuzione e sue definizioni |
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Art. 27 |
Struttura dello stipendio |
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Art. 28 |
Lavoro straordinario |
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Art. 29 |
Indennità di rischio radiologico |
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Art. 30 |
Bilinguismo |
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Art. 31 |
Trattenute per scioperi brevi |
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Art. 32 |
Trattamento di trasferta |
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Art. 33 |
Trattamento di trasferimento |
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Art. 34 |
Trattamento di fine rapporto |
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CAPO II – INTEGRAZIONI ED
INTERPRETAZIONI DEI CCNL DELL'8 GIUGNO 2000 |
|
Art. 35 |
Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare dei dirigenti |
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Art. 36 |
Fondo per la retribuzione di
posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico
di direzione di struttura complessa |
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Art. 37 |
Clausole integrative ed
interpretative dei CCNL dell'8 giugno 2000 |
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TITOLO IV – DISPOSIZIONI
PARTICOLARI E FINALI |
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CAPO I – DISPOSIZIONI PARTICOLARI |
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Art. 38 |
Modalità di applicazione di
benefici economici previsti da discipline speciali |
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CAPO II: CONCILIAZIONE ED ARBITRATO |
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Art. 39 |
Tentativo obbligatorio di
conciliazione |
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Art. 40 |
Procedure di conciliazione in caso
di recesso |
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CAPO III - DIRIGENZA DELLE
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA
PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA |
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Art. 41 |
Istituzione della qualifica unica
di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica . Norma
programmatica |
|
Art. 42 |
Incarichi provvisori |
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CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 43 |
Codice di comportamento relativo
alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro |
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Art. 44 |
Errata corrige |
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Art. 45 |
Norma finale |
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Art. 46 |
Disapplicazioni |
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ALLEGATO 1 – SCHEMA DI CODICE DI
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI |
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DICHIARAZIONI CONGIUNTE |
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TITOLO I
NORME GENERALI
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente contratto si applica a
tutta la dirigenza destinataria del CCNL stipulato l'8 giugno 2000 ed ha le seguenti
finalità:
a)
completare il processo di trasformazione della disciplina del rapporto di
lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati
dai contratti collettivi vigenti;
b) modificare ed integrare la
normativa contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti
legislativi.
2. Per quanto riguarda i riferimenti
normativi e le abbreviazioni, si richiama l'art. 1 del CCNL dell'8 giugno 2000,
precisando che tali riferimenti si intendono, comunque, comprensivi di tutte le
modificazioni ed integrazioni nel frattempo intervenute. In particolare, i
riferimenti al d.lgs 29/1993 sono da intendersi aggiornati in conformità degli
articoli del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, ove sono confluiti. Nel presente
testo, gli originari articoli del d.lgs 29/1993 saranno riportati unitamente
con il riferimento al d.lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La legge 30 dicembre
1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali
con la legge 8 marzo 2000, n. 53, sono confluite nel D. Lgs. 151/2001 (Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della
maternità e della paternità).
Capo II
Diritti sindacali
Art. 2
Diritto di assemblea
1. I dirigenti hanno diritto a
partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei
locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per n. 12 ore
annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la
generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico
ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro,
singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative
nell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001
sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e
modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di
assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative
sindacali.
4. E' disapplicato l'art. 26 del
D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.
Art. 3
Contributi sindacali
1. I dirigenti hanno facoltà di
rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta,
per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal dirigente all'azienda e
all'organizzazione sindacale interessata ovvero da quest'ultima direttamente
all'azienda.
2. La delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in
qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la
relativa comunicazione all'azienda di appartenenza ed all'organizzazione
sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo alla sua presentazione.
4. Le trattenute operate dalle
singole aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute,
sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con
l'azienda stessa sono concordate le modalità, che consentano il monitoraggio
degli iscritti, dei cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme
vigenti.
5. Le aziende sono tenute, nei
confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante
nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali interessate.
6. Con l'entrata in vigore del
presente contratto è definitivamente disapplicato l'art. 12 del CCNL 5 dicembre
1996. A tale proposito, le parti, in via di interpretazione autentica,
confermano che la disapplicazione del citato art. 12, era stata disposta per
mero errore materiale dall'art. 67, comma 1, lettera A del CCNL 8 giugno 2000
come già rilevato e rettificato dall'ARAN a norma dello stesso art. 67, comma
3.
Art. 4
Patronato sindacale
1. I dirigenti in attività o in
quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative
nazionali, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 165/2001 o dall'Istituto di Patronato
sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni
assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Azienda.
2. É disapplicato l'art. 33 del
D.P.R. 384/1990.
TITOLO II
Disciplina del rapporto di lavoro
CAPO I
Struttura del rapporto di lavoro
Art. 5
Determinazione dei compensi per ferie
non godute
1. Il compenso sostitutivo delle
ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato,
per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a
base di calcolo la retribuzione di cui all'art. 26, comma 2 lett. c); trova in
ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo art. 26.
2. Nei casi di mobilità volontaria il
diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto anche con
il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l'azienda di
provenienza ed il dirigente per l'applicazione del comma 1.
Art. 6
Riposo compensativo per le giornate
festive lavorate
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall'art. 21 del CCNL 5 dicembre 1996, l'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all'art. 16, comma 1, del
CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a equivalente
riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione - per
i soli dirigenti sanitari - del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per i giorni festivi.
Art. 7
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i
dirigenti sanitari tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle
limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di
nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con
riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D. Lgs.
532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della
prestazione, rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei
servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
3. Salvo che non ricorra
l'applicazione dell'art. 28 del CCNL 5 dicembre 1996 che regola il passaggio ad
altra funzione per inidoneità fisica, nel caso in cui le sopraggiunte
condizioni di salute comunque comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro
notturno, accertata dal medico competente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
D. Lgs. 532/1999, è garantita al dirigente l'assegnazione ad altra attività o
ad altri turni di servizio da espletarsi nell'ambito della disciplina di
appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro
notturno sono corrisposte le indennità di cui all'art. 8.
5. L' articolo si applica
dall'entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 4.
Art. 8
Indennità per servizio notturno e
festivo
1. Ai dirigenti del ruolo sanitario
di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, il cui servizio si svolga
durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura
unica uguale per tutti di £. 4.500 lorde (pari a € 2,32) per ogni ora di
servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio prestato nel
giorno festivo compete un'indennità di £.30.000 lorde (pari a € 15,49) se le
prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario, ridotte a
£. 15.000 lorde (pari a € 7,75) se le prestazioni sono di durata pari o
inferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell'arco
delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità
festiva per ogni singolo dirigente.
3. Il presente articolo non si applica
ai dirigenti di struttura complessa per i quali, non essendo previsto un orario
di servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve tener conto anche
delle eventuali particolari condizioni di lavoro.
4. E' disapplicato l'art. 52 del
D.P.R. 384/1990.
CAPO II
Cause di sospensione del rapporto di
lavoro
Art. 9
Assenze per malattia
1. Dopo il comma 6 dell'art. 23 del
CCNL 5 dicembre 1996, è inserito il seguente comma:
"6
bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale
dell'aziende sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi,
la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV – AIDS nelle fasi a
basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky) ai fini
del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate
il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma
6, lett. a). Per agevolare il
soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite
specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di
lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per
il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio
riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l'esito sia
favorevole".
ART. 10
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta,
compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di
aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio
non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia,
anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b),
se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo
quanto previsto dal comma 8, lett. c).
3. Al fine del calcolo del triennio,
di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per
malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1,
fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste
dagli artt. 23 e 24 del CCNL 5 dicembre 1996 e si ritiene fruibile decorsi 30
giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l'aspettativa per motivi
di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al
sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della
retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi
per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b)
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e
nei limiti ivi previsti.
6. L'azienda, qualora durante il
periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di
dieci giorni. Il dirigente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può
riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dirigente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
preavviso, con le procedure dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
8. L'aspettativa, senza retribuzione
e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dirigente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
a) un
periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero
ente o amministrazione del comparto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi
dell'art. 15 e segg. del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di
lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del
comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in
organismi della Unione europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato.
c) la durata di due anni e per una
sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di
famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 -
dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla
GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere
fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l' aspettativa di cui al
comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. Il dirigente che non intende
riprendere servizio, al termine dell'aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è
esonerato dal preavviso purchè manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg
prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell'ipotesi di cui alla lett. a)
o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra
azienda.
10. Il presente articolo sostituisce
l'art. 19 del CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore del presente
contratto. Si conferma la disapplicazione dell'art. 47 del D.P.R. 761/1979.
ART. 11
Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche
elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive
modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi
sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti il 7 agosto 1998, il 25 novembre
1998 ed il 27 febbraio 2001.
2. I dirigenti con rapporto a tempo
indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13
agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni oppure che usufruiscano delle
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo
di durata del corso o della borsa, fatta salva l'applicazione dell'art. 52,
comma 57 della legge 448 del 2001.
3. Il dirigente con rapporto a tempo
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero,
può chiedere una aspettativa, senza assegni, per il tempo di permanenza
all'estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella
località in questione in amministrazione di altro comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi
del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui
permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque
momento, con preavviso di almeno quindici giorni, per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero
del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire
continuativamente dei periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per
la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2
e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La
disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente
articolo, nonché alle assenze di cui al d.lgs 151 del 2001.
6. Sono disapplicati gli artt. 47 e
79 del D.P.R. 761/1979. L'articolo si applica dal 31 dicembre 2001 con
eccezione del comma 5 che entra in vigore con il presente contratto.
ART. 12
Tutela dei dirigenti in particolari
condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti
dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o
convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di
tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un
progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed
esecuzione del progetto:
a) il
diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di
recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 23,
comma 6, del CCNL del 5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi
giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del
progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro,
con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di
recupero;
d) assegnazione del dirigente a
compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in
atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro
il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi
stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a
dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all' art. 10, comma 8, lett. c), nei
limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione
della struttura che segue il progetto – che i dirigenti di cui al comma 1 non
si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'azienda dispone, con
le modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo
svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dirigente deve riprendere
servizio presso l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento
del progetto di recupero.
5. È disapplicato l'art. 21 del
D.P.R. 384/1990.
ART. 13
Tutela dei dirigenti portatori di
handicap
1. Allo scopo di favorire la
riabilitazione e il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti
dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o
convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione
di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di
riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il
diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di
recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 23,
comma 6 del CCNL del 5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi
giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del
progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro,
con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di
recupero;
d) assegnazione del dirigente a
compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in
atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro
il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi
stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a
dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all'art. 10 comma 8 lett. c) nei
limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione
della struttura che segue il progetto – che i dirigenti di cui al comma 1 non
si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'azienda dispone, con
le modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo
svolgimento della prestazione lavorativa. Il dirigente deve riprendere servizio
presso l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
4. Durante la realizzazione dei
progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in
tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
5. È disapplicato l'art. 22 del
D.P.R. 384/1990.
ART. 14
Congedi per eventi e cause
particolari
1. I dirigenti hanno diritto ai
permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4,
comma 1 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge,
di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti
nel citato art. 4 della legge n. 53/2000 trova, invece applicazione la generale
disciplina dei permessi per lutto,
contenuta nel comma 1, seconda alinea dell'art. 22 del CCNL del 5 dicembre
1996.
3. Resta confermata la disciplina dei
permessi retribuiti contenuta nell'art. 22 del CCNL del 5 dicembre 1996, con la
precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro i trenta giorni
successivi all'evento.
ART. 15
Congedi dei genitori
1. Al dirigente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute
nel D. Lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dalla
legge di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano
quanto segue :
a) nel
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1
del dlgs. 151 del 2001, alla dirigente o al dirigente - anche nell'ipotesi di
cui all'art. 28 del citato decreto - spettano l'intera retribuzione fissa
mensile di cui alle tabelle 1 e 2 del CCNL II biennio economico 2000-2001
sottoscritto l'8 giugno 2000, ivi compresa la R.I.A., ove in godimento ;
b) in caso di parto prematuro, alle
lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti
prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o
privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa
presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio,
la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il
periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo
rientro a casa del bambino ;
c) nell'ambito del periodo di
astensione facoltativa del lavoro previsto dall' art. 32, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 151/2001, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri i primi 30 giorni di
assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in
modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità
di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione di cui alla lett. a) del presente comma ;
d) successivamente al periodo di
astensione di cui alla lett. a) e
sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall'art. 47, comma 4 del dlgs. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun
anno di età del bambino - computati complessivamente per entrambi i genitori -
secondo le modalità indicate nella stessa lett. c) ;
e) i periodi di assenza di cui alle
lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli
eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice ;
f) ai fini della fruizione, anche
frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro di cui all'art. 32, comma 1
del dlgs 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la
relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza
di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La
domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15
giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione ;
g) in presenza di particolari e
comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della
disciplina di cui alla lett. f), la
domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del periodo
di astensione dal lavoro ;
h) in caso di parto plurimo, i
periodi di riposo di cui all'art. 41 del dlgs 151 del 2001 sono raddoppiati e
le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 dello stesso
decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione
dell'art. 7 del dlgs 151 del 2001, qualora durante il periodo della gravidanza
e per l'intera durata del periodo di allattamento si accerti che l'espletamento
dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la
gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'azienda provvede al
temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività,
nell'ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce
quella contenuta nell'art. 25 del CCNL 5 dicembre 1996, dalla data di entrata
in vigore del presente contratto.
CAPO III
Mobilità
ART. 16
Mobilità interna
1. Nell'attuale sistema degli
incarichi dirigenziali, la mobilità all'interno dell'azienda dei dirigenti in
servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi
previsti dall'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura anche ubicata in
località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel rispetto
dell'art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto.
2. La mobilità a domanda si configura
come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica
della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal
richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni.
L'accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento
degli incarichi previste dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Prescinde dall'incarico attribuito
la mobilità interna di urgenza, che avviene, nell'ambito della disciplina di
appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali
delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non
prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l'istituto della sostituzione
di cui all'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000.
4. La mobilità di urgenza, ferma
restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della
struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il
tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non
può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del
dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di
urgenza - ove possibile - è effettuata a rotazione fra tutti i dirigenti,
qualsiasi sia l'incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto
dovuta, spetta l'indennità di trasferta prevista dall'art. 32 per la durata
dell'assegnazione provvisoria.
5. Qualora la necessità di provvedere
con urgenza riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore di dipartimento
o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso
all'art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le aziende possono affidare la
struttura temporeanamente priva di titolare ad altro dirigente con
corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ove
prevista, ai sensi del citato art. 18, comma 8.
6. Nei casi di mobilità interna
dovuta a ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell'incarico
rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si tiene conto dei principi
definiti dagli artt. 30, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996 e 40, comma 8, del
CCNL dell'8 giugno 2000, nell'ambito delle procedure da questo definite
dall'art. 4, comma 2, lett. f).
7. Nei confronti dei dirigenti
sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con
le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, la mobilità
conseguente al conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente accettata
dal dirigente, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000, previo
nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza o della
corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art.
18, comma 4 del medesimo CCNQ.
8. Sono disapplicati l'art. 39 del
DPR 761/1979 e l'art. 11 del DPR. 384/1990. L'articolo si applica dall'entrata
in vigore del presente contratto.
ARt. 17
Passaggio diretto ad altre
amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
1. E' confermata la disciplina degli
accordi di mobilità di cui all'art. 30 del CCNL del 5 dicembre 1996, che a
decorrere dal presente contratto possono essere stipulati anche tra
amministrazioni di comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto
dall'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conclusa la procedura di cui ai
commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio
diretto del dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto e
di evitare il collocamento in disponibilità del dirigente che non sia possibile
impiegare diversamente nel proprio ambito, l'azienda interessata comunica a
tutte le aziende operanti nell'ambito regionale, l'elenco dei dirigenti in
eccedenza distinti per disciplina ai sensi dell'art. 20, comma 1 del CCNL 8
giugno 2000, per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto di tutti
o parte di tali dirigenti.
3. Le aziende del comparto
comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2,
l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica, per i quali, tenuto conto
della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto
dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili sono
comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative
preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni.
5. Analoga richiesta a quella del
comma 2 viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso
comparto di cui all' art. 1 del D.Lgs. 165/2001 presenti sempre a livello
provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti
per i passaggi diretti. Le predette amministrazioni, qualora interessate,
seguono le medesime procedure.
6. Ai trasferimenti del presente
articolo, la cui disciplina decorre dall'entrata in vigore del contratto, si
applicano i commi 3 e 4 dell'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000.
CAPO IV
Formazione
Art. 18
Formazione
1. In materia di formazione è
tutt'ora vigente l'art. 32 del CCNL 5 dicembre 1996, che prevede la formazione
obbligatoria e facoltativa. In tale ambito rientra la formazione continua,
comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente di cui
all'art. 16 bis e seguenti del d.lgs 502 del 1992, sulla base delle linee
generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali concordati ai sensi
dell'art. 4, comma 2, lett. C), del
CCNL 8 giugno 2000.
2. Nelle linee di indirizzo saranno
privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di
implementare l'attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale
previste dall'art. 16 bis e seguenti del dlgs. 502 del 1992, anche favorendo
metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di
ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di
destinatari.
3. Al fine di favorire, con ogni
possibile strumento, il diritto alla formazione e all'aggiornamento
professionale del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli
esistenti, gli istituti di cui agli artt. 19 e 20 per i quali è possibile la
fruizione di speciali congedi.
4. Alla formazione continua sono
destinate annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della
funzione pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 integrate da eventuali altri fondi
stanziati allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni. Per i dirigenti del
ruolo sanitario al fondo per la formazione confluiscono anche le altre risorse
previste dall'art. 32 citato al comma 1, qualora confermate in contrattazione
integrativa, sulla base dei criteri fissati nel regolamento aziendale sulla
libera professione intramuraria, di cui all'art. 57 del medesimo CCNL del 2000.
Art. 19
Congedi per la formazione
1. Al fine di consentire la sua
partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il
dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni
maturata presso la stessa azienda ovvero senza soluzione di continuità in altre
aziende o enti del comparto ai sensi dell'art. 11, comma 4 lett. a) del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico 2000 - 2001, può chiedere una sospensione del
rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici
mesi, continuativi o frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per
la formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella misura
complessiva del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della
consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di
cui al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della
prescritta anzianità devono presentare all'azienda o ente una specifica
domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale
domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività
formative.
4. La contrattazione integrativa di
cui all'art. 4, comma 2, lett. C) del
CCNL 8 giugno 2000, individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande
presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
5. Al fine di contemperare le
esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l'interesse formativo dei
dirigenti, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di
preavviso di cui al comma 3, l'azienda può differire motivatamente –
comunicandolo per iscritto – la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo
di sei mesi. Su richiesta del dirigente tale periodo può essere più ampio per
consentire la utile partecipazione all'attività formativa richiesta.
6. Al dirigente durante il periodo di
congedo si applica l'art. 5, comma 3 della legge 53/2000. Nel caso di infermità
previsto dallo stesso articolo, relativamente al periodo di comporto, alla
determinazione del trattamento economico e alle modalità di comunicazione
all'azienda, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 23 e 24 del
CCNL 5 dicembre 1996.
7. Il dirigente che abbia dovuto
interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la
domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Per quanto non normato nel
presente articolo, la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore
del contratto, si fa riferimento all'art. 5 della legge 53/2000.
Art. 20
Comando finalizzato
1. Oltre ai congedi dell'articolo
precedente, il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi di
tempo determinati presso centri, istituti, laboratori e altri organismi di
ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso e si
ritiene fruibile decorsi trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra
le parti.
2. Il periodo di comando non può
comunque superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i
congedi di cui all'articolo precedente e con le aspettative per motivi personali
di cui all'art. 10.
3. In relazione all'interesse
dell'azienda stessa che il dirigente compia studi speciali o acquisisca
tecniche particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi,
all'azienda spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al
dirigente possa competere il trattamento economico in godimento.
4. Il periodo trascorso in comando è
comunque valido ad ogni effetto ai fini dell'anzianità di servizio.
5. Sono disapplicati i commi da 4 a 7
dell'art. 45 del D.P.R. 761/1979, nonché i commi 5 e 7 dell'art. 32 del CCNL 5
dicembre 1996
CAPO V
Disposizioni di particolare interesse
ART. 21
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dirigente che abbia interrotto
il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere
alla stessa azienda, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda si pronuncia entro 60
giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento previa stipulazione del contratto
individuale il dirigente è ricollocato nella qualifica dirigenziale, posizione
economica iniziale. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale
previsto dalla Tavole nn. 1, 2 e 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
economico, punto 4, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità
(R.I.A.) a suo tempo eventualmente maturata, fatto salvo quanto previsto dal
comma successivo.
3. Nei confronti del dirigente che
abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione
del rapporto di lavoro, l'azienda può conferire un incarico ai sensi dell' art
27, comma 1 lett. b) e c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico.
4. La stessa facoltà di cui al comma
1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle
disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche
amministrazioni in correlazione alla riacquisizione della cittadinanza italiana
o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
5. Nei casi previsti dai precedenti
commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata
alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica
dell'azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per
l'assunzione da parte del richiedente nonché all'accertamento dell'idoneità
fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
6. Qualora il dirigente riammesso
goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in
materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove previsto. Allo stesso,
fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza
per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di
lavoro, si applica l'art. 34.
7. È disapplicato l'art. 59 del DPR
761/1979.
Art. 22
Clausole speciali
1. Per ciascun dirigente l'ufficio
del personale dell'azienda di appartenenza conserva in apposito fascicolo tutti
gli atti e documenti prodotti dall'azienda o dallo stesso dirigente ed
attinenti all'attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo
riguardano.
2. Relativamente agli atti e
documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei
dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia. Il dirigente, a
richiesta, può prendere liberamente visione del proprio fascicolo e richiedere
copia, a proprie spese, di tutti o parte dei documenti ivi inseriti. Sono
esonerate dal pagamento le copie richieste per le procedure concorsuali o di
conferimento degli incarichi presso la stessa azienda.
3. Al dirigente cui durante il
servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e
calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede
l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dirigenti addetti a particolari
servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro
eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D. Lgs. 626/1994 e delle leggi
in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L'azienda, con oneri a proprio
carico, può disciplinare per speciali esigenze connesse al particolare tipo di
mansioni svolte da categorie di dirigente previamente individuate, l'uso di
alloggi di servizio.
Art. 23
Diritti derivanti da invenzione
industriale
1. Qualora il dirigente, nello
svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si
applicano le disposizioni dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che
regolano i diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza
dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'azienda, la
contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della
corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito delle
risorse destinate alla retribuzione accessoria.
ART. 24
Mensa
1. Le aziende, in relazione al
proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili,
possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio
del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i
dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di
comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla
particolare articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori
dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture
ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art.
6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000.
4. Il costo del pasto a carico
dell'azienda determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare
complessivamente £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire
in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il
pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del
DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.
ART. 25
Attività sociali, culturali e
ricreative
1. Le attività sociali, culturali e
ricreative, promosse nelle aziende, sono gestite da organismi formati a
maggioranza da rappresentanti dei dirigenti in conformità a quanto previsto
dall'art. 11 della legge n. 300/1970.
2. Sono disapplicati gli artt. 34 del
DPR 270/1987 e 68, comma 3, del DPR 384/1990.
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Istituti particolari
Art. 26
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta
mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le
quali la contrattazione integrativa può prevedere diverse modalità temporali di
erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni
di retribuzione:
a) retribuzione mensile, costituita dal valore economico tabellare mensile
per la qualifica dirigenziale, attualmente previsto dalle Tavole 1 e 2, seconda
colonna e dalla Tavola 3, terza colonna, allegate al CCNL 8 giugno 2000,
relativo al II biennio economico 2000-2001;
b)
retribuzione base mensile,
costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a) e dall'indennità integrativa speciale
di cui alle citate Tavole 1, 2 e 3;
c)
Retribuzione individuale mensile, costituita:
Ø per
i dirigenti sanitari, dalla retribuzione base mensile di cui alla lettera b); dalla retribuzione di posizione,
comprensiva della maggiorazione di cui all'art. 40, comma 9; dalla indennità di
esclusività di rapporto, nonché da altri eventuali assegni personali a
carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per tredici
mensilità; dalla indennità di struttura complessa di cui all'art. 41 del CCNL 8
giugno 2000; dalla retribuzione individuale di anzianità;
Ø per i dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, dalla retribuzione base mensile
di cui alla lettera b); dalla
retribuzione di posizione, comprensiva della maggiorazione, di cui all'art. 40,
comma 9, nonché da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e
continuativo comunque denominati, corrisposti per tredici mensilità;dalla
retribuzione individuale di anzianità; dalla indennità di struttura complessa
di cui all'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000 .
Tutte le
voci menzionate nei due precedenti alinea sono ricomprese nella retribuzione
individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento.
d) Retribuzione globale di fatto annuale, costituita dall'importo della retribuzione
individuale mensile per 12 mensilità di cui ad entrambi gli alinea della lett. c), alla quale si aggiunge il rateo
della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale
titolo, nonché l'importo annuo della retribuzione di risultato e delle
indennità contrattuali per le condizioni di lavoro percepite nell'anno di
riferimento non ricomprese nella lettera c); sono escluse le somme corrisposte
a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come
equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si
ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per
26.
4. La retribuzione oraria si ottiene
dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156.
5. Le clausole contrattuali indicano
di volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per
calcolare la retribuzione giornaliera ed oraria.
6. Per i dirigenti sanitari con
rapporto di lavoro non esclusivo, le nozioni di retribuzione di cui al comma 2
comprendono le voci corrispondenti di loro spettanza secondo l'indicazione
degli artt. da 44 a 47 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 27
Struttura dello stipendio
1. Al dirigente deve essere
consegnata mensilmente una distinta dello stipendio in cui devono essere
singolarmente specificati:
- la
denominazione dell'azienda;
- le generalità, il codice fiscale e
previdenziale del dirigente;
- il periodo cui la retribuzione di
riferisce;
- l'importo dei singoli elementi, di
cui all'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000, che concorrono a formularla;
- l'elencazione delle trattenute di
legge e di contratto (ivi comprese quelle sindacali) sia nell'aliquota
applicata che nella cifra corrispondente nonchè le trattenute di altra natura
preventivamente autorizzate.
2. In conformità alle normative
vigenti, resta la possibilità del dirigente di avanzare reclami per eventuali
irregolarità riscontrate.
3. L'azienda adotta tutte le misure
idonee ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza
su tutti i propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996.
Art. 28
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può
essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le
relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad
effettive esigenze di servizio.
2. Le prestazioni di lavoro
straordinario sono consentite ai soli dirigenti sanitari di cui all'art. 16,
comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per i servizi di guardia e di pronta
disponibilità previsti agli artt. 18 e 19 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per
altre attività non programmabili. Esse possono essere compensate, a domanda del
dirigente, con riposi sostitutivi da fruire compatibilmente con le esigenze del
servizio, di regola, entro il mese successivo.
3. Il fondo per la corresponsione dei
compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 51
del CCNL 8 giugno 2000.
4. Le aziende determinano le quote di
risorse del fondo che, in relazione alle esigenze di servizio preventivamente
programmate, ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere
eccezionale, vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.
Lgs. 502/1992.
5. La misura oraria dei compensi per
lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro
ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi
retributivi:
a.
stipendio tabellare in godimento;
b. indennità integrativa speciale
(IIS) in godimento;
c. rateo di tredicesima mensilità
delle due precedenti voci.
6. La maggiorazione di cui al comma 5
è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
7. Per i dirigenti di struttura
complessa si rinvia al principio indicato nell'art. 8, comma 3 del presente
contratto.
8. E' disapplicato l'art. 10 del
D.P.R. 384/1990.
Art. 29
Indennità di rischio radiologico
1. Ai dirigenti sanitari che siano
esposti in modo permanente al rischio radiologico, l'indennità di rischio
radiologico continua ad essere corrisposta nella misura £. 200.000 lorde (pari
a € 103,29) per 12 mensilità, per tutta la durata del periodo di esposizione.
2. L'accertamento delle condizioni
ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire ai
sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede
aziendale in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei
dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
3. Gli esiti dell'accertamento di cui
al comma precedente ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di
informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a)
del CCNL 8 giugno 2000.
4. Ai dirigenti di cui al comma 1
competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
5. Alla corresponsione dell'indennità
di cui al comma 1, si provvede col fondo del trattamento accessorio legato alle
condizioni di lavoro di cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000. Essa è pagata
in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile con l'indennità di cui al
D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre indennità eventualmente previste a
titolo di lavoro nocivo o rischioso. E', peraltro, cumulabile con l'indennità
di profilassi antitubercolare confluita nel citato fondo dell'art. 51.
6. E' disapplicato l'art. 54 del
D.P.R. 384/1990, le cui risorse sono confluite nel fondo di cui all'art. 60 del
CCNL 5 dicembre 1996, ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 30
Bilinguismo
1. Ai dirigenti in servizio nelle
aziende e negli enti aventi sede nella Regione autonoma a statuto speciale
Valle d'Aosta, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle altre
Regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà,
il sistema del bilinguismo, è confermata l'apposita indennità di bilinguismo,
collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità
previste per il personale della Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
2. La presente disciplina produce
effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
Art. 31
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata
inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni
sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in
misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari
alla misura oraria della retribuzione, che, a decorrere dal presente contratto,
è commisurata a quella individuata dall'art. 26, comma 2, lett. c), primo e
secondo alinea.
Art. 32
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai
dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località
diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria
sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in un
luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la
distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la
località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le
distanze si computano da quest'ultima località.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1,
oltre alla normale retribuzione, compete:
a. una
indennità di trasferta pari a:
· £.
40.000 (pari a € 20,66) per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
· un importo determinato
proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata
inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di
durata superiore alle 24 ore;
b. il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo,
nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in
relazione alla durata del viaggio; per i dirigenti autorizzati ad avvalersi del
proprio mezzo di trasporto si applica l'art. 24, comma 5, del CCNL dell' 8
giugno 2000;
c. un'indennità supplementare pari al
5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d. il rimborso delle spese per i
mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed
autorizzati dall'azienda;
e. il compenso per lavoro
straordinario – esclusivamente per i dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del
CCNL 8 giugno 2000 - in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che
l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo
superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a
tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato.
3. Per le trasferte di durata
superiore a 8 ore, oltre all'indennità di cui al comma 2, lettera a), compete
solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di £.43.100 (pari a € 22,26).
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso
della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle
e della spesa, nel limite attuale di complessive £. 85.700 (pari a € 44,26),
per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.
4. Nel caso in cui il dirigente
fruisca del rimborso di cui al comma 3, spetta l'indennità di cui al comma 2,
lett. a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione
per l'indennità di trasferta in misura intera.
5. Nei casi di missione continuativa
nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il
rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di
categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purchè risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
6. I dirigenti che svolgono le
attività in particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire,
durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e
servizi di ristorazione hanno titolo alla corresponsione della somma
forfettaria di £. 40.000 lorde giornaliere (pari a € 20,66) in luogo dei
rimborsi di cui al comma 3.
7. A titolo meramente esemplificativo
tra le attività indicate nel comma 6 sono ricomprese le seguenti:
-
attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
- assistenza ed accompagnamento di
pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni
di sicurezza;
- attività che comportino imbarchi
brevi;
- interventi in zone particolarmente
disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve.
8. Il dirigente inviato in trasferta
ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al
75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 2, lettera
a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente
per il viaggio.
10. Le aziende stabiliscono le condizioni
per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli
strumenti occorrenti ai dirigenti per l'espletamento dell'incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non
viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte
come normale servizio d'istituto, nell'ambito territoriale di competenza
dell'azienda.
12. L'indennità di trasferta cessa di
essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella
medesima località.
13. Per quanto non previsto dai
precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo
alle missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi 18 dicembre 1973, n.
836, 26 luglio 1978, n. 417 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché dalle norme regolamentari vigenti, anche in relazione a
quanto previsto dall'art. 46, comma 2.
14. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle
singole aziende per tale specifica finalità.
15. Gli incrementi delle voci di cui
al comma 2, lettera a), primo alinea ed al comma 6 decorrono dal 31 dicembre
2001.
16. Sono disapplicati l'art. 43 del
DPR 761/1979 e l'art. 18 del DPR 384/1990.
Art. 33
Trattamento di trasferimento
1. Al dirigente che è trasferito
dall'azienda in altra sede per motivi organizzativi legati alla
ristrutturazione aziendale, quando il trasferimento comporti la necessità dello
spostamento della propria abitazione in altro comune, deve essere corrisposto
il seguente trattamento economico:
·
indennità di trasferta per sé ed i familiari;
· rimborso spese di viaggio per sé ed
i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
· rimborso forfetario di spese di
imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
· indennità chilometrica nel caso di
trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
· indennità di prima sistemazione.
2. Dal 31 dicembre 2001, il dirigente
che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso
delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione
della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse già
previste allo scopo nei bilanci dalle singole aziende per tale specifica
finalità, con le risorse di cui all'art. 1, comma 59 della legge 662 del 1996 e
successive modificazioni ed integrazioni, applicabile alla presente area
dirigenziale ai sensi del CCNL integrativo sull'impegno ridotto dei dirigenti,
stipulato il 22 febbraio 2001.
4. Per le modalità di erogazione e le
misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto
dalle leggi n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417 del 26 luglio 1978 e D.P.R.
513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 34
Trattamento di fine rapporto
1. Dal 31 dicembre 2001, la
retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di
fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a)
stipendio tabellare di cui all'artt. 36 e 37 CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio
normativo 1998-2001 e primo biennio economico 1998-1999) e art. 2 CCNL 8 giugno
2000, II biennio economico;
b) indennità integrativa speciale;
c) tredicesima mensilità;
d) retribuzione individuale di anzianità,
ove spettante;
e) eventuali assegni ad personam, ove
spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura
ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio;
f) retribuzione di posizione, nella
misura prevista dall'ultimo periodo dell'art. 7, comma 3 del CCNL II biennio
economico 2000-2001 ;
g) indennità di esclusività di
rapporto per i dirigenti sanitari;
h) indennità di struttura complessa,
ove spettante.
2. Per i dirigenti di cui all'art. 44
del CCNL 8 giugno 2000, si fa riferimento al trattamento economico previsto
dalla stessa norma al comma 4, per la retribuzione di posizione si applica il
principio di cui al comma 1, lett. f).
CAPO II
Integrazioni ed interpretazioni dei
CCNL dell'8 giugno 2000
Art. 35
Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare dei dirigenti
1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio
tabellare attribuito al livello unico dei di-rigenti di cui all' art 2 del CCNL
8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001 della presente area
è incrementato di un importo mensile lordo di £. 43.000 (pari a €. 22,21).
2. Dal 1 luglio 2001 è corrisposto un
incremento di £. 89.000 (pari a €.45,96) che assorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per
dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1, dal 1 gennaio 2001 è fissato
in £. 38.748.000 (pari a €. 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 è stabilito in £.
39.300.000 lorde ( pari a €. 20.296,76).
4. L'incremento di cui al comma 1 si
applica anche ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 46 del CCNL 8
giugno 2000 relativo al I biennio economico.
5. Il presente articolo sostituisce i
commi 2 e 3 dell'art. 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ad
eccezione di quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze
del 1 luglio 2000 che rimangono confermati.
ART. 36
Fondo per la retribuzione di
posizione, equiparazione,
specifico trattamento per i dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall'art. 8,
commi 2 e 3 del CCNL stipulato l' 8 giungo 2000, biennio economico 2000 – 2001,
rispettivamente per la dirigenza del ruolo sanitario e dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo, ai fini del finanziamento della retribuzione di
posizione, dell'equiparazione, dello specifico trattamento economico nei casi
in cui è mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di
direzione di struttura complessa, sono distintamente incrementati a decorrere
dal 1 gennaio 2001, in ragione d'anno, di una quota pari allo 0,15% del rispettivo
monte - salari calcolato al 31 dicembre 1999, separatamente per i due fondi.
L'incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma si aggiunge
ad esso.
Art. 37
Clausole integrative ed
interpretative dei CCNL 8.6. 2000
1. Le parti concordano in via di
interpretazione autentica ai sensi dell'art. 12 CCNL 8 giugno 2000, che
all'art. 7, comma 3, al termine dell' ultimo periodo del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio economico 2000 - 2001, va aggiunto, con decorrenza dall'entrata in
vigore del CCNL 8 giugno 2000, il seguente :
1.
"Rientra nella retribuzione minima contrattuale l'incremento previsto
dall'art. 11, comma 3, primo periodo, ove attribuito all'atto della cessazione
del rapporto di lavoro".
2. Nel caso in cui il dirigente
sanitario esercente l'attività libero professionale extra moenia sia cessato
dal servizio prima del 14 marzo 2000, data di scadenza del termine per
l'opzione per il rapporto esclusivo, avendo lo stesso mantenuto il diritto
all'opzione, non trovano applicazione le sanzioni economiche e di carriera
previste dagli artt. da 45 a 47 del CCNL dell'8 giugno 2000. A tale proposito
le parti concordano, tuttavia, che il 50% della retribuzione di posizione -
parte variabile – e la retribuzione di risultato lasciata disponibile dal
dirigente concorrano – pro quota e poi in misura intera per l'anno successivo
ad incrementare i risparmi aziendali di cui all'art. 5, comma 7, lettera C) del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, per il finanziamento dell'indennità
di esclusività. La presente clausola assume valore di interpretazione
autentica.
3. In via di interpretazione
autentica, le parti concordano che l'equiparazione di cui all'art. 3 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, riguarda anche i dirigenti di ex
IX livello che alla data del 14 marzo 2000 non abbiano optato per il rapporto
di lavoro esclusivo. La riduzione di cui all'art. 47 del citato CCNL del I
biennio economico, trova applicazione sulla retribuzione di posizione - parte
variabile – così rideterminata nel II biennio economico. La presente clausola
entra in vigore dal 1 febbraio 2001 come l'art. 3 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio economico.
4. Esclusivamente i dirigenti
sanitari di ex II livello che abbiano optato entro il 14 marzo 2000 per il rapporto
di lavoro esclusivo e che, a tale data, si trovavano in aspettativa per mandato
elettorale, sindacale o per lo svolgimento dell'incarico di direttore generale
o, qualora previsto, di direttore dei servizi sociali, ove non abbiano
inoltrato la domanda per essere sottoposti alla verifica nei termini previsti
dall'art. 30 del CCNL dell'8 giugno 2000, possono, in via eccezionale,
chiederla entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto. La
verifica avviene entro due mesi dal rientro in servizio ed, ove ciò sia già
avvenuto, entro i due mesi successivi alla domanda. In tale ultimo caso, se ha
già trovato applicazione il comma 6 dell'art. 30 e la verifica è positiva,
l'incarico conferito prosegue sino al compimento del settimo anno compreso il
periodo già effettuato. Qualora la verifica non sia positiva si applica il
comma 5 dell'art. 30. In mancanza di presentazione della domanda da parte dei
soggetti destinatari della presente clausola, rimane impregiudicata
l'applicazione dell'art. 30 del citato contratto.
5. Ai fini della corretta
applicazione dell'art. 18, comma 6, ultimo periodo del CCNL 8 giugno 2000, il
dirigente di struttura complessa in distacco sindacale nel corso del periodo di
incarico ha titolo a completare il periodo mancante al quinquennio, interrotto
per effetto del distacco sindacale, al suo rientro. Le due frazioni di incarico
si cumulano.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
CAPO I
Disposizioni particolari
Art. 38
Modalità di applicazione di benefici
economici previsti da discipline speciali
1. In favore del dirigente
riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di
servizio è concesso un incremento percentuale, nella misura – rispettivamente -
del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di
presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidità sia stata
ascritta alle prime sei categorie di menomazione, ovvero alle ultime due di cui
alla tabella A allegata al DPR 915 del 23 dicembre 1978. Il predetto
incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario
individuale di anzianità.
2. Nulla è innovato per quanto
riguarda tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di
servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e all'equo
indennizzo, che rimangono regolate dalle seguenti leggi e loro successive
modificazioni ed integrazioni, automaticamente recepite nella disciplina
pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del T.U. sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. del 27 gennaio 1957, n.
3); legge 27 luglio 1962, n. 1116 (Norme interpretative ed integrative
dell'art. 68 del T. U. n. 3 del 1957); della legge 1° novembre 1957, n. 1140 (
in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità
dipendente da causa di servizio) e successivo D.P.C.M. 5 luglio 1965; art. 50
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; legge 30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle);art.
22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;art. 1, commi da 119
a 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tali leggi sono, da ultimo, state
modificate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante, tra
l'altro, la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento delle
infermità da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo), nel
quale, all'art. 20 sono riprodotte le eventuali abrogazioni delle norme citate
e disapplicate dallo stesso decreto.
3. Con riferimento alla misura
dell'equo indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue:
a) per la
determinazione dell'equo indennizzo, si considera il trattamento economico
tabellare previsto, in relazione all'esclusività del rapporto di lavoro, dagli
artt. 36 e 37 del CCNL 8 giugno 2000, relativi al I biennio economico 1998 –
1999, come aggiornati dall'art. 2 del CCNL, stipulato in pari data, per il II
biennio 2000 - 2001. Per i dirigenti sanitari già di II livello di struttura
complessa che fruiscono della norma transitoria prevista dall'art. 39 del citato
CCNL, lo stipendio tabellare è comprensivo dell'assegno personale di cui allo
stesso art. 39, comma 1, lett. b),
limitatamente alla misura di £. 12.432.000 (pari a € 6.420,59), pari alla
differenza degli stipendi tabellari tra ex primo ed ex secondo livello
dirigenziale alla data del 31 luglio 1999. Per i dirigenti del ruolo
professionale, tecnico ed amministrativo già di XI livello ai sensi del DPR 384
del 1990, ai quali non sia corrisposta l'indennità di struttura complessa nello
stipendio tabelllare è ricompreso il maturato economico previsto dall'art. 44,
comma 2, lett. b) del CCNL 5 dicembre 1996.
b) per la liquidazione dell'equo
indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico
corrispondente alla posizione di appartenenza del dirigente al momento della
presentazione della domanda;
c) L'azienda ha diritto di dedurre
dall'importo dell'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, eventuali
somme percepite allo stesso titolo dal dirigente per effetto di assicurazione
obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti
dall'azienda stessa;
d) nel caso che per effetto di tali
assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dirigente sotto la forma di
rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita
stessa in relazione all'età dell'interessato.
4. Per quanto riguarda la disciplina
della tredicesima mensilità, si continua a fare riferimento al D. Lgs. C.P.S.
25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In materia di congedo per cure
agli invalidi si rinvia alle seguenti leggi:
a) legge
30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e
nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);
b) D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
(Approvazione delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato);
c) D. L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638;
d) D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le
medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988,
n. 291);
e) D. L. 25 novembre 1989
(Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano
dei disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito con modificazioni
dall'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 1990, n. 8;
f) legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. Nei confronti dei dirigenti della
presente area continua a trovare applicazione la disciplina degli artt. 1 e 2
della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;
in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una
maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della
nozione di retribuzione di cui all'art 26 comma 2, lett. a) per ogni biennio
considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori
al biennio.
CAPO II
Conciliazione ed arbitrato
ART. 39
Tentativo obbligatorio di
conciliazione
1. Per tutte le controversie
individuali è prevista l'attivazione del tentativo obbligatorio di
conciliazione.
2. A tal fine il dirigente può
avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del dlgs. 165 del
2001 ovvero di quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive
proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca,
il dirigente può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le
parti in causa possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro
unico a prescindere dalla tipologia di conciliazione prescelta tra quelle
indicate nel comma 2. In tal caso si esperiscono le procedure indicate
nell'art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
Art. 40
Procedure di conciliazione in caso di
recesso
1. Prima di procedere al recesso
l'azienda ha l'obbligo di attivare la procedura dinanzi al Comitato dei Garanti
di cui all'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000.
2. Ove il recesso sia successivamente
intimato ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2 del CCNL del 5 dicembre 1996, il
dirigente che non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'azienda
ovvero questa non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del
recesso, attiva le procedure di conciliazione dinanzi al collegio di
conciliazione o all'arbitro ai sensi dell'art. 39 del presente contratto.
3. La procedura di conciliazione è
avviata mediante lettera rac-comandata con avviso di ricevimento, che
costituisce pro-va del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal
ri-cevimento della comunicazione scritta di licenziamento. La lettera deve
contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni di diritto
poste a fondamento della pretesa.
4. L'avvio della procedura di
conciliazione di cui al comma 2 non ha effetto sospensivo del re-cesso .
5. Nel caso in cui la conciliazione
non riesca si applica l'art. 39, comma 3.
6. Ove la conciliazione riesca e
l'azienda assuma l' obbligo di riassunzione del dirigente, il rapporto di
lavoro prosegue con le precedenti caratteristiche e senza soluzione di
conti-nuità.
7. Ove il collegio di conciliazione o
l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso , ritenendo ingiustificato
il licenziamento ma non trovi applicazione il comma 6, dispone a carico
dell'azienda una indennità supplementare, determinata in relazio-ne alle
valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al
corrispettivo del preavviso matu-rato, maggiorato dell'importo equivalente a
due mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
8. L'indennità supplementare di cui
al comma 7 è automa-ticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa
fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
· 7
mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto;
· 6 mensilità in corrispondenza del
50^ e 52^ anno compiuto;
· 5 mensilità in corrispondenza del
49^ e 53^ anno compiuto;
· 4 mensilità in corrispondenza del
48^ e 54^ anno compiuto;
· 3 mensilità in corrispondenza del
47^ e 55^ anno compiuto;
· 2 mensilità in corrispondenza del
46^ e 56^ anno compiuto.
9. Le mensilità di cui ai commi 7 e 8
sono formate dalle voci che costituiscono la retribuzione individuale mensile
di cui all'art. 26, comma 2, lett. c), primo e secondo alinea .
10. Il dirigente che accetti
l'indennità supplementare non può successivamente adire l'autorità giudiziaria
o l'arbitro ai sensi dell'art. 39, comma 3 . In tal caso l'azienda non può
assumere altro dirigente nel posto precedente-mente coperto dal ricorrente, per
un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal collegio di
conciliazione o dall'arbitro, ai sensi dei commi 7 e 8.
11. Per un periodo di tempo pari ai
mesi cui è correla-ta la determinazione dell'indennità supplementare e con
decorrenza dalla pronuncia del Collegio o dell'arbitro, il dirigente il cui
licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato ai sensi del comma 7 può
avvalersi della disciplina di cui all'art. 38 comma 10 del CCNL del 5 dicembre
1996, senza obbligo di preavviso. Tale disciplina è stata confermata dall'art.
20 comma 6 del CCNL dell'8 giugno 2000 ed il riferimento normativo ivi
contenuto è ora da intendersi correlato al presente comma. Qualora si realizzi
il trasferimento ad altra azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di
mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
12. L' articolo sostituisce,
disapplicandolo, l'art. 36 del CCNL del 5 dicembre 1996 e si applica
dall'entrata in vigore del presente contratto.
CAPO III
Dirigenza delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica
Art. 41
Istituzione della qualifica unica di
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
Norma programmatica
1. Le parti, con il presente contratto
prendono atto che:
- ai
sensi dell'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 nel ruolo sanitario del
personale del Servizio sanitario nazionale può essere istituita la qualifica
unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica;
- la medesima legge negli all'artt. 6
e 7 stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel ruolo sanitario e
nell'area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre 1998 riferita
alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
del SSN;
- la disciplina concorsuale sarà
emanata con successivo regolamento ministeriale ed i requisiti di accesso
saranno analoghi a quelli previsti dall'art. 26 del d.lgs. 165/2001 per la
dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
2. Nel quadro di riferimento
regionale richiamato dall'art. 6, comma 2, ultimo periodo della legge n. 251
del 2000 che prevede modifiche compensative delle dotazioni organiche, le
aziende provvederanno all'istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale
sulla base delle proprie esigenze organizzative con le precisazioni di cui ai
successivi commi.
3. La copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 2 è carico dei bilanci delle aziende, che vi
provvederanno, nella propria autonomia decisionale, anche mediante
trasformazione di un numero corrispondente di posti di organico dei dirigenti
del ruolo sanitario secondo le precisazioni contenute nei commi 10 e 11 con l'entrata
a regime del presente articolo. La trasformazione potrà riguardare anche i
posti già occupati dal personale del ruolo sanitario del comparto che,
nell'azienda, conseguirà la nuova qualifica dirigenziale a seguito delle
procedure concorsuali, con le conseguenze del già citato comma 10.
4. Nell'individuazione dei posti da
trasformare nell'ambito della dirigenza sanitaria di cui all'art. 15 del d.lgs.
502 del 1992, le aziende dovranno tener conto della consistenza quantitativa
dei profili di cui si rivede la dotazione organica nonché dei principi di
proporzionalità e dei carichi di lavoro nell'area di attività e nella
disciplina coinvolta nella trasformazione.
5. Gli oneri del comma 3, ai sensi
dell'art. 53 del CCNL dell'8 giugno 2000, sono calcolati anche con riferimento
al trattamento accessorio (condizioni di lavoro, retribuzione di risultato)
spettante ai dirigenti di nuova assunzione e devono tener conto di quanto
stabilito al comma 8 per la retribuzione di posizione minima contrattuale.
6. Gli oneri per l'istituzione della
nuova figura dirigenziale sono, comunque, a totale carico dell'azienda ove non
vi siano posti da trasformare perchè tutti occupati dai titolari ovvero nel
caso in cui le risorse dei fondi contrattuali di riferimento, siano state
completamente utilizzate dall'azienda per la corresponsione delle voci
retributive di pertinenza ovvero, infine, quando le condizioni operative del
comma 4 non lo consentano .
7. Alla dirigenza di nuova
istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte le norme
previste per la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo:
- dai
CCNL del 5 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dai CCNL dell'8 giugno 2000 (con
particolare riferimento agli articoli da 26 a 34 relativi alla graduazione
delle funzioni ed alle modalità di conferimento, revoca, conferma e verifica
degli incarichi);
- dal CCNL del 22 febbraio 2001
sull'impegno ridotto;
- dal presente contratto.
8. In particolare, al dirigente di
cui al comma 1, all'atto dell'assunzione e per il periodo di un quinquennio è
attribuita la seguente retribuzione di posizione minima contrattuale:
Parte
fissa: £ 2.000.000 ( pari a € 1.032, 91)
Parte variabile £ 4.087.000 (pari a €
2.100,76 )
Al compimento del quinto anno di
attività, previa verifica positiva da parte del Collegio tecnico di cui
all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, la parte variabile della retribuzione passa
a £. 9.102.000 (pari a € 4.700,79) , cui si aggiunge la maggiorazione di £.
2.900.000 (pari a € 1.497,73) prevista dall'art. 11, comma 3 del CCNL dell'8
giugno 2000, II biennio economico relativo alla presente area. Per quanto non
previsto dal presente comma si applicano gli artt. 3, 4 e 11, comma 4 del CCNL
da ultimo citato.
9. Agli effetti dei commi 5 e 7, con
l'entrata a regime del presente articolo, per i dirigenti di nuova istituzione,
saranno formati appositi distinti fondi corrispondenti a quelli previsti per
gli altri dirigenti sanitari dagli artt. 50, 51 e 52 del CCNL dell'8 giugno
2000, confermati dagli artt. 8 e 9 del medesimo contratto, relativo al II
biennio economico,
10. Qualora per l'applicazione del
comma 2 si proceda alla trasformazione dei posti della dirigenza sanitaria i
fondi di cui al comma 9 saranno formati con le quote di trattamento economico
provenienti dai fondi contrattuali relativi alla predetta dirigenza.Tali fondi
saranno ridotti in misura corrispondente alle quote utilizzate, comunque non
superiore ai minimi contrattuali da attribuire ai dirigenti di nuova
istituzione. Le quote confluiranno nei nuovi fondi in base alla loro natura. I
fondi saranno utilizzati con i tempi indicati nel comma 11. In ogni caso, ai
sensi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000, ove le risorse derivanti dai fondi
contrattuali interessati dalla trasformazione dei posti non garantissero la
retribuzione di posizione minima contrattuale di cui al comma 8 nonchè il
pagamento del trattamento accessorio del comma 5, l'integrazione dei fondi di riferimento
graverà sul bilancio delle aziende stesse. La parte variabile aziendale della
retribuzione di posizione in relazione alla tipologia degli incarichi di cui
all'art. 27 del CCNL dell' 8 giugno 2000 - conferibili dopo il quinquennio -
dovrà essere calcolata sulla base della graduazione delle funzioni e finanziata
con le metodologie di cui al citato art. 53.
11. Ove ricorra l'ipotesi del comma
10, la riduzione dei fondi ivi indicati decorrerà dalla data della effettiva
assunzione in servizio dei nuovi dirigenti che, a regime, avviene con la
stipulazione del contratto individuale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del CCNL
8 giugno 2000. Nelle more della assunzione, le quote di risorse disponibili da
trasferire nei nuovi fondi per effetto della soppressione dei posti - secondo
le previsioni dell'atto di programmazione del fabbisogno aziendale - ove
provenienti dal fondo di cui all'art. 50 del CCNL dell'8 giugno 2000 saranno
provvisoriamente utilizzate nella retribuzione di risultato dei medesimi
dirigenti del ruolo sanitario dal cui fondo provengono, ai sensi del comma 5
dello stesso art. 50.
12. Lo spostamento di risorse tra i
fondi di cui ai commi precedenti avviene nel rispetto delle relazioni sindacali
previste dall'art. 4, comma 2, lettera B) punto 5 del CCNL dell'8 giugno 2000.
La trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto dell'art. 6,
comma 1 lettera C) del sopracitato CCNL.
13. Ove il regolamento di cui
all'art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 nulla preveda in proposito, le attribuzioni
dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul piano funzionale ed
organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della
dirigenza sanitaria, saranno definite dall'azienda nell'ambito di apposito atto
di organizzazione, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, sulla base dei contenuti
professionali del percorso formativo indicato nell'art. 6, comma 3 del d.lgs.
502 del 1992 e nel decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e
tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.
del 5 giugno 2001, n. 128, nonché delle attività affidate in concreto a tali
dirigenti. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate
sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul piano
organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio e funzionamento
dei nuovi servizi.
14. Le parti si danno atto che la
disciplina di cui al presente articolo entrerà a regime al verificarsi delle
condizioni dei commi 1, terzo alinea e 2, che renderanno possibile l'assunzione
in via definitiva dei dirigenti di nuova istituzione secondo le esigenze
programmate da ciascuna azienda.
Art. 42
Incarichi provvisori
1. In attesa dell'entrata a regime
dell'art. 41 e comunque per un biennio dall'entrata in vigore del presente
contratto, nel caso in cui le aziende attuino la disciplina transitoria
dell'art. 7, comma 1, della legge 251 del 2000, al personale cui è conferito l'incarico
ivi previsto è attribuito il trattamento economico stabilito dai vigenti
contratti collettivi per i dirigenti di nuova assunzione, tenuto conto, in
particolare, di quanto indicato dall'41, commi 5 e 8 per il trattamento
accessorio e per la retribuzione di posizione minima contrattuale.
2. Per il reperimento delle risorse e
per la formazione dei fondi, l'azienda procede applicando anticipatamente le
disposizioni di cui all' art. 41, nel rispetto delle relazioni sindacali
indicate nel comma 12 dello stesso, congelando, per il conferimento degli
incarichi di cui al presente articolo, il numero di posti di organico
occorrenti, in modo da pervenire alla loro eventuale trasformazione ed al
consolidamento dei fondi così formati solo in seguito, al verificarsi – cioè -
delle condizioni di cui all'art. 41, comma 14.
3. Ai fini del corretto svolgimento
delle funzioni del personale incaricato deve, altresì, essere data contestuale
attuazione anche all'art. 41, comma 13.
4. Nel periodo transitorio,
l'incarico di cui al comma 1 è conferito per un triennio, ai sensi dell'art. 15
septies del d.lgs. 502 del 1992 e secondo la disciplina, ivi compresi gli
aspetti del trattamento economico, prevista dall'art. 63 comma 5 del CCNL
dell'8 giugno 2000, previa procedura selettiva tra i candidati in possesso di
requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati.
L'incarico è rinnovabile con la medesima procedura, ove l'art. 41 non sia
ancora entrato a regime.
5. In particolare, con riguardo ai
requisiti per il conferimento dell'incarico, le parti concordano sull'esigenza
che i candidati siano almeno in possesso:
- del
diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica rilasciato dalle ex scuole
dirette a fini speciali o di diploma di formazione manageriale - conseguito in
corsi di perfezionamento o similari, rilasciato da Università o da altre
istituzioni pubbliche od equiparate - attestante un percorso formativo che -
per contenuti e durata – sia ritenuto idoneo come requisito dall'azienda;
- di esperienza professionale – non
inferiore a cinque anni di servizio a tempo indeterminato - maturata nella
categoria D, ivi compreso il livello economico DS, dello specifico profilo
professionale.
6. In via provvisoria, l' incarico di
cui al comma 1 può essere conferito dalle aziende anche al personale indicato
nell'art. 7, comma 2 della legge 251 del 2000 ed alle condizioni ivi previste,
per il coordinamento della specifica area professionale di cui agli artt. 2, 3
e 4 della stessa legge, nel rispetto di tutti i precedenti commi del presente
articolo. Ai sensi del comma 13 dell'art. 41, le attribuzione del dirigente di
nuova istituzione di cui al presente comma dovranno consentire un adeguato
livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni dirigenziali,
garantendo il rispetto dell'unicità della responsabilità dirigenziale per gli
aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 43
Codice di comportamento relativo alle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1.Le aziende, nel rispetto delle
forme di partecipazione di cui al CCNL dell'8 giugno 2000, adottano con proprio
atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta
contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla
raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE.
Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a
titolo esemplificativo il codice-tipo valido per tutte le aree negoziali del
comparto Sanità.
Art. 44
Errata corrige
1. All'art. 27, comma 10 del CCNL I
biennio 1998-1999, stipulato l'8 giugno 2000, le ultime parole "Per la
tabella di corrispondenza si rinvia all'allegato 1" vanno cassate e,
pertanto, il comma termina con le parole "alla data del 5.12.1996".
2. All'art. 40, comma 6 del CCNL I
biennio 1998-1999, stipulato l'8 giugno 2000, le ultime parole "secondo la
tabella di corrispondenza allegato 1 al presente contratto" vanno cassate
e, pertanto, il comma termina con le parole "alla data del
5.12.1996".
3. In calce alle tavole nn. 1 e 2 del
CCNL II biennio 2000-2001, stipulato l'8 giugno 2000, sono aggiunte
rispettivamente le note n. 4 e n. 5 di identico contenuto, recanti la seguente
precisazione:
"La
retribuzione di posizione riportata in questa tabella è quella minima
contrattuale attribuita, ai sensi della tabella all. 1 al CCNL del 5.12.1996,
II biennio economico 1996-1997 (cfr. art. 40, comma 5) e quella rideterminata
ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente CCNL. Successivamente al contratto del
1996, la retribuzione di posizione di parte variabile è stata suscettibile di
incremento in sede aziendale, sulla base della graduazione delle funzioni. Per
i dirigenti di struttura complessa assunti successivamente al 1° agosto 1999
citati in tabella la retribuzione di posizione è attribuita dalle aziende sulla
base della graduazione dell'incarico assegnato nel rispetto dell'art. 40, comma
3, per quanto attiene la componente della retribuzione stessa di parte fissa e
variabile"
4. Le rettifiche di cui al presente
articolo decorrono dall'entrata in vigore del CCNL dell'8 giugno 2000,
quadriennio normativo 1998 – 2001, trattandosi di errori materiali già
rettificati dall'ARAN ai sensi dell'art. 67, comma 3.
Art. 45
Norma finale
1. Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9,
da 11 a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 38 decorrono dal 31 dicembre 2001.
2. Tutte le norme non menzionate nel
comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto, fatta
salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole nonchè
quanto previsto dall'art. 46 comma 3.
Art. 46
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del
presente CCNL, ai sensi degli artt. 69, comma 1 e 71, comma 3 del D. Lgs.
165/2001, sono disapplicate tutte le norme contenute:
a) nel
D.P.R. 270/1987, le quali sono state esplicitamente disapplicate dal CCNL 5
dicembre 1996 e successive integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal presente
nei singoli articoli di riferimento. Le disposizioni non menzionate nei suddetti
contratti collettivi sono state superate dal D.P.R. 384/1990 di cui alla
successiva lettera b) o, data la loro
natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti;
b) nel D.P.R. 494/1987, gli artt. 47,
48 a 51, in quanto disapplicati o perchè hanno esaurito i propri effetti;
c) nel D.P.R. 384/1990, che siano
state esplicitamente disapplicate dal CCNL 5 dicembre 1996 e successive
integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal presente nei singoli articoli di
riferimento. Le disposizioni del D.P.R. 384/1990 non menzionate nei suddetti
contratti collettivi e nel presente, data la loro natura transitoria e
contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti ovvero sono state
superate dal D. Lgs 502/1992 e succ. modificazioni ed integrazioni e dal D. Lgs
626/1996. Sono, in particolare, disapplicati, l'art. 20, per effetto
dell'incremento delle ore di aggiornamento previsto dall'art. 16, comma 4 del
CCNL 8 giugno 2000, dalla stessa data, nonché gli artt. da 93 a 105, in quanto
sostituiti dalla disciplina generale dei CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato
e modificato dai CCNQ del 25 novembre 1998, del 27 gennaio 1999 e del 21
febbraio 2001 e dagli artt. da 2 a 4 del presente CCNL;
d) nel D.P.R. 761/1979, ivi compreso
il rinvio alle disposizioni del T.U. del 3 gennaio 1957 degli impiegati civili
dello Stato, espressamente menzionate nei CCNL citati nelle precedenti lettere
e nel presente CCNL.
2. Con riferimento all'art. 32, comma
13 del presente contratto per le missioni all'estero continuano ad essere
applicati il R.D. 3 giugno 1926, n. 941, la L. 6 marzo 1958, n. 176, la L. 28
dicembre 1989, n. 425 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
relative disposizioni regolamentari
3. Dopo il 31 dicembre 2001, ai sensi
dell'art. 69 del D. Lgs. 165/2001, gli istituti del rapporto di lavoro
disciplinati dalle norme generali e speciali del pubblico impiego ancora
vigenti a tale data ed espressamente applicabili anche al personale del
Servizio Sanitario Nazionale, qualora non riassunte alla disciplina dei
contratti collettivi vigenti ivi compreso il presente, cessano di produrre i
propri effetti.
4. Ai sensi del comma 3, le parti si
danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della
disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione
delle norme di cui ai precedenti commi ovvero ulteriori eventuali
disapplicazioni saranno oggetto di appositi contratti collettivi nazionali
integrativi.
ALLEGATO
N. 1
SCHEMA
DI CODICE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE
NELLA
LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
Definizione
1. Per molestia sessuale si intende
ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale
arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce,
ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti.
Art. 2
Principi
1. Il codice è ispirato ai seguenti
principi:
a) è
inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale
nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle
lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere
tutelati nella propria libertà personale:
c) è sancito il diritto delle
lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni
subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della
Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione
del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere
ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della
Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali,
fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe
garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno
dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo,
l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere
gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio
interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito
percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli
accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e
dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari
ai sensi di quanto previsto dagli articoli 59 e 59 bis del Decreto Legislativo
n. 29/1993, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 80/1998, viene
inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti,
un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o
vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia
sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini
disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente
vigenti;
h) l'azienda si impegna a dare ampia
informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente
Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso
di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno
rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto
comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze
previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
Procedure da adottare in caso di
molestie sessuali
1. Qualora si verifichi un atto o un
comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere
designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione
al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla
delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che
deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà
adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e
assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di
contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
Procedura informale: intervento della
consigliera/del consigliere
1. La Consigliera/il Consigliere, ove
la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno,
interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il
suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L'intervento della Consigliera/del
Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
Denuncia formale
1. Ove la dipendente/il dipendente
oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o
responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli
atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni
caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto
autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di
appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione
generale dell'azienda.
3. Nel corso degli accertamenti è
assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che
informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del
procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga
opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le
misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata
dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro
in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi
che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso
del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o
di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che
informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su
richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in
via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al
fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la
possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni,
eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque
garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino
disagio.
Art. 6
Attività di sensibilizzazione
1. Nei programmi di formazione del
personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli
orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed
alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro,
predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e
della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione
dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno
promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla
prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione
promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice
di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del
materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento
da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione
promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice
di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a
trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del
Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del
presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si
impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti
ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a
procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
DICHIARAZIONE VERBALE ARAN N. 1
Con riferimento all'art. 29, si
conferma che i quindici giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi dei sabati,
domeniche e altre festività ricadenti nel periodo.
Dichiarazione congiunta n. 1
Con riferimento agli artt. 7 e 13 gli
ulteriori eventuali benefici previsti dall'art. 53 D.lgs 151/2001 trovano
applicazione anche se non richiamati dai rispettivi articoli di riferimento.
Con riguardo all'art. 7, le parti si
danno atto che la disciplina ivi prevista è coerente con le prescrizioni del
dlgs. 8 aprile 2003, n. 66.
Dichiarazione congiunta n. 2
Con riferimento all'art. 9 sulle
assenze per malattia, le parti concordano che l'elenco delle terapie salvavita
è meramente indicativo, poiché non è possibile individuarle a priori, in modo
esaustivo.
Dichiarazione congiunta n. 3
Con riferimento all' art. 10, comma
9, le parti richiamano quanto previsto dalle vigenti disposizioni per ciò che
attiene le assunzioni a tempo determinato al fine di procedere alla
sostituzione dei dirigenti assenti. Le parti concordano che le procedure
relative alla richiesta di aspettativa (comunicazione, assenso dell'azienda ai
fini dell'inizio dell'assenza etc) sono oggetto di appositi atti organizzatori
interni che l'azienda adotta informandone le organizzazioni sindacali. In
particolare, con riguardo al comma 8 lettera b) tra i contratti di lavoro a
termine sono ricompresi quelli relativi all'incarico di direttore generale e
amministrativo ed, ove previsti, di direttore dei servizi sociali.
Dichiarazione congiunta n. 4
Con riferimento all'art. 16, comma 1,
le parti si danno atto che i criteri per il conferimento degli incarichi di cui
all'art. 28 potranno essere integrati in modo da comprendere gli effetti della
clausola contrattuale.
Con riguardo al comma 6 le parti si
danno atto che l'art. 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 è norma permanente
degli istituti di mobilità, entrata in vigore il 6 dicembre 1996. Essa si
applica in tutti i casi di ristrutturazione e riguarda, indistintamente i
dirigenti dei ruoli sanitario, professionale,tecnico ed amministrativo.
Dichiarazione congiunta n. 5Con
riguardo all'art. 18 le parti ritengono che le aziende, nell'ambito della loro
programmazione annuale o triennale, debbano sviluppare le attività formative
nelle discipline proprie della dirigenza sanitaria, tenendo conto che, tra le
caratteristiche peculiari di tale attività pianificata per l'accreditamento
dell'ECM, per le suddette categorie andrà sviluppata, in quanto prevalente
nelle discipline ad accesso pluricategoriale, la produzione di eventi
intergategoriali monodisciplinari, multidisciplinari e di interesse misto
ospedale – territorio. La pianificazione dell'attività formativa dovrà tenere
conto della necessaria coerenza con gli obiettivi nazionali ai sensi dell'art.
3 del DM. 5 luglio 2000 nonchè degli obiettivi regionali e locali sulla base
delle vigenti disposizioni. Con riferimento al comma 4 le parti rammentano,
altresì, che la circolare n. 14/1995 del Dipartimento della Funzione pubblica
stabilisce a titolo indicativo e compatibilmente con le esigenze di
flessibilità dei bilanci, che "costituirebbe un obiettivo auspicabile ed
un risultato utile ad un progressivo allineamento ai livelli dei programmi
formativi nella pubblica amministrazione dei principali paesi europei" se
ciascuna amministrazione destinasse alla formazione del proprio personale uno
stanziamento pari ad almeno un punto percentuale del monte retributivo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con riguardo all'art. 28 relativo al
lavoro straordinario le parti concordano sull'attuazione dell'art. 53, comma 2
del CCNL 8 giugno 2000 in caso di attivazione di nuovi servizi ad invarianza
della dotazione organica.
Dichiarazione congiunta n. 7
Con riferimento all' art. 33, le
parti concordano che la disposizione contrattuale si riferisce alle sole
ipotesi in cui il trasferimento è disposto dall'azienda anche nel rispetto
dell'incarico rivestito per esigenze di servizio della medesima che non
consentano margini negoziali al dirigente, quasi configurandosi come un
trasferimento di ufficio. Le parti sottolineano pertanto il carattere
eccezionale della disposizione.
Dichiarazione congiunta n. 8
Con riguardo all'art. 37 le parti
concordano che il periodo di distacco sindacale, pur essendo equiparato al
servizio prestato non è considerato ai fini del raggiungimento del periodo
dell' incarico quinquennale come servizio istituzionale, in quanto svolto quale
controparte. Si veda al proposito l'art. 18, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
Dichiarazione congiunta n. 9In
riferimento all'art. 41 le parti ritengono di dover esprimere la considerazione
che nell'individuazione dei posti da sopprimere nell'ambito della dirigenza
sanitaria le aziende dovranno tener conto di tutti i profili laureati in
ragione anche della loro consistenza quantitativa e, comunque, in proporzione
ad essa e dopo aver valutato oggettivamente i carichi di lavoro nell'area di
attività e nella disciplina di cui si rivede, per effetto della soppressione
dei posti, la relativa dotazione organica.
Dichiarazione congiunta n. 10
Per quanto concerne l'art. 46, le
disapplicazioni si riferiscono alle norme di legge ed alle disposizioni
relative al pubblico impiego di competenza della fonte negoziale e non
riguardano, pertanto, norme di inquadramento della dirigenza anche aventi
carattere speciale quali ad esempio quelle contenute nella legge n. 207/1985.
Dichiarazione congiunta n. 11Con riguardo alle
flessibilità' del rapporto di lavoro introdotte dai CCNL vigenti ed in
particolare con riferimento alla possibilità di stipulare contratti a termine
ai sensi del dlgs 368/2001, le parti ritengono che le aziende abbiano ampi
margini per evitare il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazione
continuate e coordinate o altri rapporti libero professionali eventualmente
attivati per lo svolgimento di attività istituzionali.
Dichiarazione congiunta n. 12
Con riferimento all'art. 24, comma 3
del CCNL dell'8 giugno 2000, le parti si danno atto che le aziende possono
effettuare la trattenuta ivi prevista solo dopo l'entrata in vigore degli
adempimenti previsti dai lavori della Commissione paritetica istituita ai sensi
della citata disposizione.
Dichiarazione congiunta n. 13
Le parti si danno atto che per la
lotta al Mobbing sarà adottato uno specifico codice di comportamento da
allegare al CCNL del quadriennio 2002 - 2005.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, inoltre, prendono atto che
la chiusura anticipata dei CCNL, avvenuta per quest'Area negoziale l'8 giugno
2000, ha comportato il mantenimento di stipendio tabellare, ora rideterminato a
£ 39.300.000 annui (E 20.296,76), in modo difforme rispetto alla costituzione dei
tabellari dei dirigenti collocati nell'area negoziale 1, Regioni e Autonomie
locali e dirigenza scolastica; le parti sottoscriventi rivendicano, pertanto,
anche per quest'Area negoziale la medesima costituzione dei trattamento
tabellare per il prossimo quadriennio.
CIDA - SIDIRSS
SINAFO
SNABI-SDS
FP - CGIL
UIL FPL
CISL FPS
AUPI
CONFEDIR
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni Sindacali UIL FPL e
FPS CISL in relazione all'articolo 41 dichiarano la loro contrarietà alla
scelta operata dall'ARAN, sulla base delle indicazioni dei Comitato di Settore,
di attribuire ai dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di
ostetrica e riabilitative nonché delle professioni tecnico sanitarie e della
prevenzione l'indennità prevista dall'articolo 11, comma 3 del CCNL 8 giugno
2000 in vece dell'indennità di esclusività prevista dallo stesso contratto.
Le stesse Organizzazioni Sindacali
ritengono che alla nuova figura dirigenziale l'indennità di esclusività debba
essere attribuita in quanto contrattualmente destinata "alla dirigenza dei
ruolo sanitario" - nel quale la nuova figura viene inserita - e non ad uno
specifico e limitato gruppo di profili in essa ricompresi. Inoltre il personale
di alcuni profili dei comparto che potranno conseguire la qualifica
dirigenziale possono - ad oggi ed in base alla legge 1/2002 - svolgere attività
in regime libero- professionale, facoltà che dovrà comunque essere valutata,
all'atto dei passaggio, in relazione al regime di esclusività vigente nell'area
dirigenziale.
UIL FPL ed FPS CISL hanno, comunque,
ritenuto di siglare l'ipotesi di CCNL perché permette l'importante risultato di
prevedere contrattualmente la nuova figura e, soprattutto, perché l'articolo 41
è una norma programmatica.
Nel periodo che dovrà intercorrere
tra la fase transitoria degli incarichi provvisori a quella a regime
dell'inquadramento nella qualifica, le sottoscritte Organizzazioni Sindacali si
adopereranno, quindi, per trovare soluzioni adeguate, a partire dalla
piattaforma per il rinnovo contrattuale dei prossimo quadriennio.
UIL FPL
FPS CISL
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL-FP CISL-FPS, UIL-FPL
sottoscrivono quest'accordo, riconoscendo l'importanza dello stesso sia per
quanto riguarda il miglioramento e l'aggiornamento della normativa; sia per il
recupero dei differenziale economico dei secondo biennio; che per
l'inserimento, all'interno dei CCNL, nell'area della dirigenza sanitaria, la
nuova qualifica di dirigente delle professioni sanitarie delle leggi 42199 e
251100 , in attuazione degli articoli 6 e 7 della stessa legge 251 e
realizzando un'antica rivendicazione sindacale.
Sull'ultimo punto dobbiamo rimarcare
che l'andamento e l'evoluzione della trattativa hanno evidenziato la presenza
di uno stato di pregiudizio diffuso nei confronti di queste professioni non
riconoscendo loro, ancora, lo stesso status di professioni laureate, autonome e
responsabili, al pari delle altre.
Non si condivide la previsione
dell'articolo 42, comma 5, seconda alinea, poiché introduce elementi di
rigidità che limitano le opportunità per gli operatori interessati. Le
sottoscritte OO.SS. ritengono che l'idoneità dei requisiti posseduti da
operatori che, comunque, hanno acquisito professionalità pluriennale e
requisiti culturali anche di livello universitario possa, nella fase
transitoria, essere valutata anche in deroga ai limiti previsti nel suddetto
comma. Questa previsione è, inoltre, in contraddizione con quanto previsto
dallo stesso articolo 7 della L.251 e dalle prime normative regionale di
attuazione.
Pertanto CGIL-FP, CISL-FPS e UIL-FPL
auspicano una modifica di queste condizioni per la sottoscrizione definitiva
dell'accordo stesso.
CGIL-FP
CISL-FPS
UIL-FPL
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento all'art.22
"Risoluzione Consensuale" del C.C.N.L. sottoscritto 8-62000 il
CIDA-SIDirSS, riaffermando la necessità che l'istituto di cui trattasi sia
disciplinato in forma omogenea in tutte le aree negoziali della dirigenza
pubblica, conferma la richiesta di prevedere che la relativa indennità abbia
"pieno effetto sia al fini del trattamento di pensione che della
buonuscita", così come previsto nel corrispondente art.26 del vigente
C.C.N.L. del pers nale Dirigente dell'AREA I.
CIDA - SIDirSS
DICHIARAZIONE A VERBALE
(contratto integrativo del CCNL area della dirigenza
ruoli SPTA del SSN stipulato l'8 giugno 2000)
La CONFEDIR., nel ribadire il proprio
impegno per la revisione delle norme riguardanti il recesso, come già avvenuto
durante la trattativa per il CCNL area dirigenziale 111 1998-2001, ritiene
indispensabile che il recesso non abbia applicazione durante la procedura
avanti il Collegio di Conciliazione, come espressamente previsto dall'articolo
55 comma 7 del d.lgs 165/2001.
L'ARAN non ha ritenuto di accogliere
la proposta Confedir di modificare una posizione in conformità della
disposizione legislativa richiamata.
La proposta si configura non solo
come esigenza di non peggiorare con la normativa contrattuale la disciplina
legislativa della dirigenza, ma si inquadra in una azione di tutela del
fondamentale carattere dell'autonomia che deve avare la funzione dirigenziale,
che può esplicarsi solo se sostenuta da solide garanzie, che si rendono più che
mai necessarie dopo che talune le aziende sanitarie hanno fatto ricorso a
nomine dirigenziali indiscriminate di soggetti esterni e talvolta senza neanche
il requisito del titolo di studio.
CONFEDIR
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