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AVVERTENZA
PER OPPORTUNA
CONOSCENZA ED INFORMAZIONE SI PUBBLICA IL TESTO DEL VERBALE TECNICO DI RIUNIONE
PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI LAVORO DELL’IPOTESI DI ACCORDO ALLEGATA
SIGLATO IL 1° AGOSTO 2002.
In data 1 agosto 2002 si è svolta una sessione di trattativa
per la stipulazione dell’ ipotesi di CCNL integrativo del trattamento
economico stabilito per la
dirigenza dell’area medico – veterinaria del SSN dal CCNL stipulato l’8 giugno 2000 , II biennio
economico 2000 - 2001.
Dopo ampio ed approfondito dibattito, al termine della
presente riunione, le posizioni delle parti risultano definite come da allegato
documento che costituisce il punto di approdo della trattativa.
Al riguardo le parti ritengono che tale risultato dovrà
trovare conferma nell’apposito ulteriore atto di indirizzo del Comitato di
settore, in corso di emanazione e relativo
alla decorrenza dal 1 gennaio 2001 dell’integrazione economica del CCNL
8 giugno 2000, II biennio economico pari allo O,92% del monte salari di cui alla legge 388 del 2000, valida per il
2001. Letto e siglato dalle parti
sottoindicate:
Nella
persona del prof. Mario RICCIARDI per delega
dell’Avv. Guido FANTONI - Presidente .(firmato)
e
le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
CIVEMP (SIVEMP –
SIMET)___ (firmato)_________________
BOZZA DI LAVORO PER LA PREDISPOSIZIONE
DELL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIRIGENZA
DELL’AREA MEDICO – VETERINARIA STABILITO DAL CCNL 8 GIUGNO 2000, II BIENNIO ECONOMICO 2000 – 2001.
TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
Integrazione del trattamento economico stabilito dal CCNL
8 giugno 2000, II biennio economico
Art. 1
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti
1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare attribuito al livello unico dei dirigenti medici e veterinari di cui all’ art 2 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, comprensivo degli aumenti del luglio 2000, è incrementato di un importo mensile lordo di £. 43.000 (pari a €. 22,21).
2. Dal 1 luglio 2001 è corrisposto un incremento di £.
89.000 (pari a € 45,96) che assorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei
dirigenti di cui al comma 1, dal 1 gennaio
2001 è fissato in £. 38.748.000 (pari a €. 20.011,67) e dal 1 luglio
2001 è stabilito in £. 39.300.000 lorde ( pari a €. 20.296,76).
4. L’incremento di cui al comma 1 si applica anche ai
dirigenti del ruolo sanitario di cui all’art. 46 del CCNL 8 giugno 2000
relativo al I biennio economico.
5. Il presente articolo sostituisce i commi 2 e 3 dell’art.
2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ad eccezione di quanto riguarda
gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1 luglio 2000 che
rimangono confermati.
Art. 2
Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare attribuito al livello
unico dei dirigenti medici e veterinari di cui all’ art 6
del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001 è
incrementato dell’importo mensile lordo a
fianco di ciascuno indicato
a) medici :
£. 30.000 (pari a € 15,49)
b) veterinari : £. 39.000 (pari a € 20,14).
2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 sono corrisposti i seguenti incrementi che assorbono quello del comma precedente:
a) medici :
£. 63.000 (pari a € 32,54)
b) veterinari : £. 81.000 (pari a € 41,83).
2. Lo stipendio
tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a) e
b), è così stabilito:
Dal 1 gennaio 2001:
dirigenti medici : £. 24.455.000 ( pari a € 12.629,95)
dirigenti veterinari :
£. 34.029.000 (pari a €
17.574,51);
Dal 1 luglio 2001:
dirigenti medici : £. 24.851.000 ( pari a € 12.834, 47)
dirigenti veterinari :
£ 34.533.000 (pari a € 17.834,
81)
3. Il trattamento economico omnicomprensivo di £. 11. 289.872 – previsto dall’art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l’opzione per il rapporto esclusivo - in godimento da parte degli stessi al 1 gennaio 2001 - è rideterminato dalla stessa data in £. 11. 442.246 (pari a € 5.903, 43) e dal 1 luglio 2001 in £. 11.605.251 (pari a € 5.993,61 ).
4. Il presente articolo, fermo rimanendo quanto riguarda gli incrementi ed i valori
di cui alle decorrenze del 1 luglio 2000 che rimangono confermati, sostituisce tutti gli altri incrementi
e corrispondenti valori previsti
nell’art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art. 3
Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di
posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa
1. Il fondo previsto dall’art. 9 del CCNL stipulato l’ 8 giungo 2000, II biennio economico 2000 – 2001, ai fini del finanziamento dell’indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dell’equiparazione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2001, in ragione d’anno, di una quota pari allo 0,32 % del monte salari annuo calcolato al 31 dicembre 1999. L’incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma si aggiunge ad esso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno atto che nella stesura finale delle
ipotesi di contratto i testi delle due
aree dirigenziali del SSN saranno armonizzati per le parti e clausole comuni.
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