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L'Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) è diretta a fornire a tutti gli operatori
sanitari gli elementi di conoscenza necessari per mantenersi professionalmente
aggiornati e competenti. Il programma italiano di E.C.M. è ormai una realtà per
tutti gli operatori sanitari ai quali il Ministro della salute ha rivolto una
propria lettera.
Lo
strumento operativo proposto dal legislatore per individuare criteri e regole
del programma E.C.M. è la Commissione nazionale per la formazione continua;
la Commissione ha definito un percorso graduale, articolato in più fasi.
Le fasi
sperimentali hanno riguardato gli eventi formativi relativi all'anno 2001.
Per quanto
concerne gli eventi formativi residenziali, la fase sperimentale si è conclusa
il 31 dicembre 2001 e a partire dal 1° gennaio 2002 inizia la fase a regime. La
formazione a distanza, invece, vedrà l'avvio a regime nel secondo semestre del
2002; al riguardo saranno fornite le necessarie indicazioni.
Le pagine
disponibili in questo sito forniscono informazioni utili ai vari soggetti
interessati e sono articolate in sezioni
Nella sezione Presentazione sono illustrati: il programma nazionale di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.), i ruoli
e compiti dei vari protagonisti
(organizzatori di eventi, operatori sanitari, Commissione Nazionale E.C.M.).
Le altre sezioni
contengono informazioni e servizi: questi ultimi sono utilizzabili solo da
organizzatori di attività formativa in possesso di utenza e password. Per
accedervi è necessario effettuare la preventiva registrazione nella
sezione "Organizzatori di attività formative": in questo modo
sarà possibile ottenere l'utenza e la password per l'identificazione. Prima di
procedere alla registrazione si consiglia di prendere visione delle relative istruzioni.
Gli utenti
già in possesso di utenza e password possono accedere direttamente ai servizi
anche da questa pagina, utilizzando l'apposita box.
La commissione nazionale per la formazione
continua
Con D.M. 5
luglio 2000, è stata costituita, presso il Ministero della salute -
Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'orgaizzazione del
Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni
sanitarie, la Commissione nazionale per la formazione continua, per
l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
La Commissione, che dura in carica fino al 25 luglio 2005, è così composta:
Le
funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal dirigente preposto
all'Ufficio del Ministero della salute nella cui competenza rientra la
formazione continua (Ufficio III della Direzione generale delle risorse umane e
delle professioni sanitarie).
L'accordo
tra Ministro della salute e le Regioni e Provincie autonome di Trento e
Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre
2001, prevede l'integrazione della Commissione con ulteriori 5 membri in
rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano.
Il
decreto ministeriale 5 luglio 2000 di costituzione della Commissione
disciplina, ai sensi del richiamato articolo 16-ter del Decreto legislativo
502/92, le modalità di consultazione delle categorie professionali in ordine
alle materie di competenza della Commissione nazionale. Si riportano qui di
seguito gli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale.
Art.3
(Materie oggetto di consultazione)
Ogni categoria professionale è
preventivamente sentita in materia di:
a) crediti formativi, che devono essere complessivamente maturati dagli
appartenenti alla categoria in un determinato arco di tempo;
b) criteri e strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze
formative proprie della categoria.
2. Sono portati a conoscenza delle categorie
professionali gli schemi di provvedimento concernenti:
a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;
b) i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche;
c) i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che
svolgono attività formative;
d) gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a
livello regionale, di specifico interesse per la categoria.
3. Nella materia di cui al comma 1, le
categorie devono far conoscere le proprie valutazioni, entro il termine
stabilito dalla Commissione nella lettera di richiesta. Decorso inutilmente il
termine fissato si prescinde dal parere. Sugli schemi di provvedimento di cui
al comma 2 le categorie professionali possono trasmettere alla Commissione
eventuali osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dalla data di
ricevimento dello schema, salvo termine più breve ritenuto necessario dalla
Commissione stessa in relazione alla particolare natura del provvedimento ed
alle categorie, ordini, collegi e associazioni coinvolti.
Art. 4
(Categorie professionali)
1. Le valutazioni, le osservazioni e le
proposte di cui all'art. 3 sono espressi dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, dai sindacati confederali e,
per le categorie la cui attività è soggetta alla disciplina di ordini e
collegi, dagli organismi federativi degli stessi ordini e collegi.
Art.5
(Audizioni)
1. II Presidente della Commissione, qualora
lo ritenga opportuno in relazione alla natura degli argomenti posti all'ordine
del giorno, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione stessa
funzionari del Ministero della salute e delle regioni e province autonome,
nonché rappresentanti delle categorie professionali. Può, inoltre, invitare
esperti di elevata qualificazione professionale in relazione a specifiche
materie.
Il programma nazionale di Educazione
Continua in Medicina
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Cos'è l' E.C.M. |
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In cosa consiste il programma nazionale di E.C.M. |
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A chi è diretto il programma nazionale E.C.M. |
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Cosa sono i crediti formativi E.C.M. |
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Cos'è
e come avviene la procedura di accreditamento |
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Cosa viene accreditato |
Cos'è la E.C.M.
La
professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre
caratteristiche fondamentali:
Il rapido e continuo sviluppo della medicina
ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché l'accrescersi continuo
delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più
difficile per il singolo operatore della sanità mantenere queste tre
caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi "aggiornato
e competente".
E' per questo scopo che, in tutti i Paesi
del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.);
essa comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle
attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo
desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società
professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente
dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere
elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della
Sanità.
Naturalmente, ogni operatore della Sanità
provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare,
comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M.
è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il
singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere
garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della
propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad
ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di
aggiornamento e di riqualificazione professionale.
La Commissione nazionale per la formazione
continua ha individuato, ai sensi dell'art.16-ter, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, i temi
prioritari di E.C.M (obiettivi formativi d'interesse nazionale).
Partecipare ai programmi di E.M.C. è un
dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dal Codice
Deontologico, ma è anche - naturalmente - un diritto dei
cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e
sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi che il cittadino
è sempre più informato sulle possibilità della medicina di rispondere, oltre
che a domande di cura, a domande più complessive di salute.
In cosa consiste il
programma nazionale di E.C.M.
Nel nostro Paese si svolgono continuamente
riunioni, congressi, corsi, ecc., finalizzati all'aggiornamento ed al
miglioramento della professione sanitaria. Alcuni di essi sono di ottima
qualità, altri forse meno. Alcuni hanno valenza internazionale, altri
nazionale, altri ancora regionale, altri infine del tutto locale. Succede così
che non di rado per il singolo medico, infermiere, biologo, fisioterapista o
altro professionista della Sanità sia molto difficile orientarsi in questa ampia
gamma di offerte formative, e ancor di più valutarle in termini di effettiva
utilità.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese la E.C.M.
La elaborazione del programma di E.C.M. è
stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad
una Commissione nazionale per la Formazione Continua,
che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che
devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..."
e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attività formative...".
La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000,
ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee,
extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del
programma sono riportate nei punti seguenti.
A chi è diretto il
programma nazionale E.C.M.
Il programma nazionale di E.C.M., di seguito
illustrato, riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico,
dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che
pubblica.
Il programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata, verificata
e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.
E' escluso dall'obbligo dell'E.C.M. il
personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione
post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione,
corso di formazione specifica in medicina generale, dottorato di ricerca,
master, laurea specialistica, formazione complementare) per tutto il periodo di
formazione.
Cosa sono i crediti
formativi E.C.M.
I Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell'impegno
e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente
all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria
professionalità.
Il credito è riconosciuto in funzione sia
della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione
delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo, per quanto concerne
i medici, una giornata di formazione completamente dedicata alla E.C.M. - ai
massimi livelli qualitativi riconosciuti dalla Commissione nazionale - corrisponde
a circa a 10 crediti formativi E.C.M.
I crediti per il primo quinquennio sono
stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di crediti da 10
per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un minimo
annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un
massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero
dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le
categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere
attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata.
La Commissione ha ritenuto opportuno
prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente
secondo il programma quinquennale così definito:
- 2002: 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20)
- 2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- 2004: 30 crediti
- 2005: 40 crediti
- 2006: 50 crediti
Naturalmente, il "valore" in
Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli organizzatori degli eventi
formativi come elemento di "giudizio" sul valore scientifico globale
della manifestazione; esso indicherà invece esclusivamente la rilevanza
professionale (o la non rilevanza) di quella particolare manifestazione ai
soli ed esclusivi fini del programma nazionale di E.C.M., anche alla luce degli
obiettivi formativi d'interesse nazionale.
I Crediti formativi E.C.M. sono espressi in
numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni evento
formativo, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.M.
calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti (griglia
di valutazione).
Cos'è e come avviene
la procedura di accreditamento
L'accreditamento di un evento formativo, con
la relativa attribuzione dei crediti, fa rientrare lo stesso nel programma
nazionale di E.C.M..
A questo scopo, vengono valutati il
programma e gli altri dati forniti dall'organizzatore, assegnando il punteggio
attraverso una serie di parametri di giudizio, o indicatori di qualità, quali
la rilevanza delle attività didattico-formative, l'importanza degli argomenti,
la autorevolezza professionale dei docenti, l'esistenza o meno di sistemi di
valutazione delle attività da parte dei partecipanti, la qualità della
organizzazione, la sua durata, ecc., così come specificato nella griglia
di valutazione
La Commissione nazionale, per questa valutazione,
si avvale della collaborazione di esperti suddivisi per specifiche aree
professionali. Gli esperti sono scelti tra operatori della Sanità che hanno
accettato di collaborare in via riservata; ad essi sono trasmesse, via
internet, le informazioni (fornite dagli organizzatori) relative agli eventi
formativi per i quali è richiesta l'attribuzione dei crediti. Se il punteggio
complessivo attribuito dagli esperti e dalla Commissione all'evento formativo
avrà superato il valore minimo, allora l'evento, previo pagamento del contributo dovuto, sarà accreditato ai
fini della E.C.M..
L'accreditamento consiste nella assegnazione
all'evento di un certo numero di Crediti formativi E.C.M., che sono formalmente
riconosciuti ai partecipanti all'evento. E' compito degli organizzatori
segnalare ai partecipanti il valore dei Crediti formativi E.C.M. assegnati
dalla Commissione Nazionale e rilasciare agli stessi un attestato apposito
(vedi facsimile);
l'attestato deve essere conservato dall'interessato per essere presentato, ai
fini della registrazione dei crediti, all'Ordine, Collegio o Associazione
professionale secondo le istruzioni che indicherà la Commissione nazionale per
la formazione continua.
Cosa viene
accreditato
Gli eventi organizzati che possono rientrare
nel programma di E.C.M. appartengono a due grandi categorie:
1. Attività
formative residenziali.
E' la modalità di formazione più tradizionale
e diffusa: per partecipare a queste attività l'utente deve recarsi nella sede
in cui esse vengono svolte. Esse consistono in:
2. Attività
formative a distanza.
Si tratta di programmi per i quali l'utente
non deve spostarsi sul luogo di lavoro o dal domicilio, da svolgersi sia in
gruppo che individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. Per questi
programmi di formazione a distanza è previsto un sistema di valutazione con un
livello minimo di apprendimento;in altri termini, l'utente deve superare un
"test" che comprovi il raggiungimento di un certo livello di
apprendimento. Le attività formative a distanza inizieranno ad essere accreditate
nel secondo semestre del 2002.
Informazioni utili agli operatori della
Sanità
per partecipare al programma di E.C.M.
Ogni operatore
della Sanità dovrà raccogliere, per il quinquennio 2002-2006,
150 Crediti formativi E.C.M.
I Crediti
formativi E.C.M. vengono attribuiti dala Commissione nazionale per la
formazione continua, tramite gli Organizzatori delle attività formative
accreditate in conformità ai criteri ed alle modalità definite dalla stessa
Commissione nazionale.
Ai fini del
Programma Nazionale di E.C.M., hanno valore solamente i Crediti formativi
E.C.M. attribuiti dalla Commissione Nazionale agli eventi accreditati. Non sono
validi, quindi, i crediti che vengono assegnati dagli organizzatori su base
volontaristica e con criteri e modalità autonomamente stabilite dagli
organizzatori stessi (Associazioni, Società Scientifiche, ecc.).
I Crediti
formativi E.C.M. saranno certificati dall'organizzatore dell'evento formativo,
secondo le indicazioni fornite dalla Commissione nazionale; la Commissione
fornirà le indicazioni necessarie per la registrazione dei crediti del singolo
operatore presso gli ordini, i collegi e le associazioni professionali.
E'
consigliabile che ogni operatore si costruisca, anche tenendo conto delle
indicazioni di priorità connesse agli obiettivi formativi di interesse nazionale
e regionale, un proprio piano quinquennale di formazione, contemperando la
propria disponibilità di tempo, la tipologia degli eventi formativi e le
proprie esigenze di miglioramento professionale.
Prima di
iscriversi ad un evento formativo, è opportuno che l'operatore della Sanità
valuti attentamente il numero dei Crediti ad esso attribuito dalla Commissione
nazionale, anche alla luce di un proprio programma formativo.
E'
opportuno ricordare che il numero di ore dedicato alla E.C.M. non corrisponde
necessariamente al numero di Crediti formativi, in quanto questi verranno
assegnati non soltanto in base alla durata dell'evento, ma anche ad una serie
di parametri qualitativi (griglia di valutazione) valutati dalla
Commissione.
Organizzatori di attività formative
Dal primo gennaio 2002 è possibile registrarsi al progetto
E.C.M. come organizzatori di eventi formativi rivolti a tutte le professioni
del ruolo sanitario.
Coloro che si sono già registrati nella seconda fase sperimentale del 2001
(anche se non hanno avuto eventi accreditati) mantengono il vecchio numero di
iscrizione, l'utenza e la password con le quali possono accedere direttamente
ai servizi E.C.M..
I dati richiesti per la registrazione si differenziano per le varie tipologie
di organizzatori; si consiglia di prendere preventivamente visione delle
istruzioni contenute nel Manuale utente.
Crediti ed eventi formativi
Le richieste di accreditamento degli eventi formativi devono essere prodotte
almeno 90 giorni prima della data inizio dell'evento (e non prima comunque di
180 giorni).
In sede di prima applicazione, per gli eventi che avranno inizio nel mese di
Aprile 2002 sarà possibile richiedere l'accreditamento per tutto il mese di
Gennaio.
La richiesta di accreditamento, con la indicazione dell'evento formativo, sarà
pubblicata automaticamente nel sito nell' apposita sezione "Banca
dati E.C.M.- Eventi in attesa di accreditamento".
L'evento sarà successivamente pubblicato, unitamente ai crediti attribuiti,
nell'apposita sezione denominata " Eventi
accreditati", entro un mese dalla richiesta (se
l'organizzatore ha rispettato tutte le prescrizioni per l'accreditamento, ivi
compreso il versamento del contributo).
La validazione dei dati inseriti nel sistema dall'organizzatore attraverso
l'apposita funzione "on line" costituisce a tutti gli effetti
"autocertificazione" ai sensi di legge.
Conclusione
della fase sperimentale
La fase sperimentale del progetto E.C.M. si è conclusa il 31.12.2001 (comunicato per gli organizzatori di eventi formativi
della fase sperimentale).
Nota
I documenti forniti in questa sezione sono in formato DOC e PDF:
per chi ne fosse sprovvisto sono disponibili i programmi di visualizzazione.
Normativa
Riferimenti nazionali
|
|
Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001 |
|
|
Accordo Stato - Regioni del 20 dicembre 2001 |
|
|
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001) " |
|
|
Decreto Ministeriale 5 luglio 2000 |
|
|
Decreto legislativo 229/99 recante "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE" |
IL MINISTRO DELLA
SALUTE
VISTA la legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";
VISTO, in particolare, il comma 5 dell'art. 92 della richiamata legge
388 del 2000, che prevede che i soggetti pubblici e privati e le società
scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività
di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative
promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti
formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un
contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua
nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in
base a criteri oggettivi determinati dalla Commissione stessa;
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2002 ha inizio l'accreditamento a regime
degli eventi formativi residenziali;
RITENUTO, pertanto, di determinare i criteri in base ai quali la
Commissione nazionale dovrà fissare i contributi dovuti per l'accreditamento di
specifiche attività formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici e
privati e dalle società scientifiche;
VISTA al riguardo la proposta della Commissione nazionale per la
formazione continua, formulata nella seduta del 21 dicembre 2001;
RITENUTO di determinare i criteri in conformità alla predetta proposta;
RITENUTO, altresì, in conformità alle decisioni della Commissione, di
rinviare la determinazione dei criteri in base ai quali la Commissione stessa
dovrà fissare i contributi annuali dovuti per l'accreditamento dei soggetti
pubblici e privati e delle società scientifiche;
DECRETA
ART. 1
|
1. |
I
soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, che chiedono, ai sensi
dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, l'accreditamento di specifiche attività formative
promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti
formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti
dalla Commissione nazionale per la formazione continua: |
|
a) |
il
contributo dovuto per ciascun evento o progetto formativo residenziale è
stabilito da un minimo di euro 258,23 (lire 500.000) ad un massimo di euro
774,69 ( lire 1.500.000); |
|
b) |
il
contributo minimo di euro 258.23 è riferito ad un evento o progetto formativo
che può conseguire un numero di crediti da 1 a 10; |
|
c) |
il
contributo per gli eventi o progetti formativi, che possono conseguire un
numero di crediti superiore a 10, è determinato maggiorando il contributo
minimo di 258,23 di 12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino ad un
massimo di euro 774,69. |
|
2. |
Il
contributo per ciascuno evento o progetto formativo è determinato in base ai
crediti effettivi che la Commissione nazionale per la formazione continua
attribuisce all'evento o progetto formativo. Ai soggetti pubblici e privati
ed alle società scientifiche, che chiedono l'accreditamento nel rispetto
delle procedure stabilite dalla Commissione, viene comunicato preventivamente
il numero dei crediti che può essere attribuito all'evento o progetto
formativo, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione e della
valutazione degli esperti. I soggetti interessati, ricevuta per via
informatica la comunicazione del numero dei crediti che saranno attribuiti
all'evento, devono confermare la richiesta di accreditamento versando
contestualmente il contributo dovuto. L'omesso versamento ovvero il
versamento in misura inferiore a quella prescritta non consentono
l'accreditamento dell'evento o progetto formativo. |
|
3. |
Per
progetto formativo, ai fini e per gli effetti della contribuzione
disciplinata dal presente decreto, si intende l'evento formativo, predisposto
da una azienda pubblica o privata, che pur prevedendo varie tipologie di
attività formative (convegni, corsi pratici, consensus meeting aziendali,
ecc.), ha uno specifico ed unitario obiettivo formativo riconducibile ad uno
degli obiettivi formativi di interesse nazionale o regionale, è rivolto ad
una o più categorie professionali che operano nell'azienda, è riservato
esclusivamente al personale dipendente dall'azienda o convenzionato con
l'azienda stessa. Il progetto formativo è globalmente accreditato e i
dipendenti ai quali è rivolto, sono tenuti, per conseguire i crediti, a
soddisfare almeno il novanta per cento dell'impegno formativo che globalmente
comportano le attività formative che compongono il progetto. |
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
Roma, 27 dicembre 2001
Il Ministro della salute
(prof. Girolamo Sirchia)
rep.atti n. 1358 del 20 dicembre 2001)
CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 20
dicembre 2001
OGGETTO: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua
di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16/ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, proposti dalla
Commissione nazionale per la formazione continua.
La Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
VISTO l'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che affida a
questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto
disposto dall'articolo 4 del medesimo decreto;
VISTO l'articolo 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale
si prevede che, in questa Conferenza, Governo, Regioni e province Autonome, in
attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al
fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività
di interesse comune;
VISTO l'articolo 16/bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992, e successive modificazioni, prevede che l'attività di formazione continua
comprenda l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, per il
miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza
erogata dal Servizio sanitario Nazionale;
VISTO l'articolo 16/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
e successive modificazioni, che prevede che con decreto del Ministro della
sanità, è istituita una Commissione nazionale per la formazione continua cui è
affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, nonché gli Ordini ed i Collegi professionali
interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare
riferimento alla elaborazione, diffusione, e adozione delle linee guida e dei
percorsi diagnostico-terapeutici; che la suddetta Commissione deve anche
definire i crediti formativi, indirizzi per l' organizzazione di programmi,
criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative, nonché i
requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, soggetti pubblici e
privati e ne verifica la sussistenza;
VISTA la proposta in oggetto trasmessa dal Ministro della salute l'11
dicembre 2001 inviata alle Regioni e alle Province autonome il successivo 12
dicembre;
CONSIDERATO che i rappresentanti regionali, nel valutare la proposta in
esame, hanno rilevato che l'attività di formazione continua di che trattasi,
rientrando nella materia "tutela della salute", per la quale la
potestà legislativa delle Regioni è concorrente secondo le modifiche apportate
all'articolo 117 della Costituzione dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la proposta di accordo delle Regioni pervenuta il 19 dicembre 2001
e trasmessa in pari data al Ministero della salute;
CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i
Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno
confermato la proposta di accordo in questione hanno proposto la seguente
modifica: al punto 6) dopo la parola "professionali" aggiungere le
seguenti "nonché delle società scientifiche salvo eventuali incompatibilità";
CONSIDERATO che nel corso della medesima seduta il Ministro della salute
ha dichiarato di condividere la proposta delle Regioni;
ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
sancisce il seguente
accordo
tra il Ministro della salute, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:
CONSIDERATO che l'articolo 16/bis del decreto legislativo n. 502 del 30
dicembre 1992, e successive modificazioni, prevede l'attività di formazione
continua che comprende l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente, per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza
dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario Nazionale;
CONSIDERATO che l'articolo 16/ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni, prevede che, con decreto del Ministro
della sanità, è istituita una Commissione nazionale per la formazione continua
cui è affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita
la Conferenza Stato-Regioni, nonché gli Ordini ed i Collegi professionali
interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento
alla elaborazione, diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi
diagnostico-terapeutici; che la suddetta Commissione deve anche definire i
crediti formativi, indirizzi per la organizzazione di programmi, criteri e
strumenti di valutazione delle esperienze formative, nonché i requisiti per
l'accreditamento delle società scientifiche, soggetti pubblici e privati e
verificarne la sussistenza;
RITENUTO che gli obiettivi formativi devono essere coerenti con gli
obiettivi prioritari dei Piani Sanitari Regionali;
TENUTO CONTO che la Commissione di cui sopra, nella propria attività e
con precedenti determinazioni, ha avviato una fase sperimentale del programma
di formazione continua prevedendo l'avvio della fase "a regime" del
programma stesso al 1° gennaio 2002 per i soli eventi formativi residenziali;
Il Ministro della
salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto
segue:
|
1. |
L'attività
di formazione continua di che trattasi, rientrando nella materia "tutela
della salute", per la quale la potestà legislativa delle Regioni è
concorrente secondo le modifiche apportate all'articolo 117 della
Costituzione dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, è disciplinata dalle Regioni
sulla base di principi fondamentali fissati con legge dello Stato; |
|
2. |
In attesa
che, in sede di adeguamento delle norme attualmente previste dal d.lgs.
502/92 e successive modifiche ed integrazioni, siano fissati i principi
fondamentali in materia, si conviene di attenersi alle procedure attuative di
cui ai punti successivi. |
|
3. |
Le
determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del programma e quelle
a carattere prescrittorio approvate dalla Commissione di cui all'articolo
16-ter del d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, integrata
così come previsto al successivo punto, vanno considerate, nell'attuale fase,
come proposte alla Conferenza Stato-Regioni, che provvederà ad assumerle
sotto forma di accordi. Le determinazioni relative ad aspetti applicativi od
ordinatori sono direttamente assunte dalla Commissione stessa, salvo che i
rappresentanti regionali non ne chiedano la conferma da parte della
Conferenza Stato-Regioni. |
|
4. |
In
analogia a quanto previsto per la Commissione unica del farmaco, si
provvederà ad adottare le idonee iniziative per una modifica della
composizione della suddetta Commissione di cui all'articolo 16-ter del d.lgs.
502/92 e successive modifiche ed integrazioni per incrementare a 7 (sette) il
numero dei rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni su
proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome. In attesa di formalizzazione di tale integrazione, fin
dalla prima seduta della Commissione nell'anno 2002, saranno invitati a
partecipare alla stessa 5 ulteriori rappresentanti regionali indicati dalla
Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle Province Autonome.
|
|
5. |
Con il
presente accordo la Conferenza Stato Regioni fa proprie, salvo quanto
previsto al successivo punto 7, le determinazioni già assunte dalla
Commissione in data 15 novembre 2001 e 6 dicembre 2001, limitatamente
all'anno 2002 (primo anno del cosiddetta "fase a regime"),
rinviando a successivi accordi la conferma o la modifica di tutto quanto
previsto per gli anni successivi; |
|
6. |
In fase
di prima applicazione il ruolo delle Regioni nel processo ECM è così di
seguito delineato: |
Proposta
operativa.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si conviene che sarà seguito il seguente
percorso.
Le singole Regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza con gli
indirizzi nazionali e garantendo adeguate forme di partecipazione degli Ordini
e dei Collegi professionali, nonché delle società scientifiche salvo eventuali
incompatibilità, provvederanno a:
|
1. |
analisi
dei bisogni formativi; |
|
2. |
individuazione
degli obiettivi formativi; |
|
3. |
accreditamento
dei progetti di formazione; |
|
4. |
individuazione
degli obiettivi formativi di interesse nazionale (nelle formule partecipative
già individuate dal d.lgs. 229/99, ovvero Conferenza Stato-Regioni); |
Provvederanno, inoltre, a:
|
1. |
individuare
i requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento dei provider: tale
fase è finalizzata a realizzare un elenco si soggetti che soddisfino i requisiti
definiti dalla Commissione nazionale e gli eventuali ulteriori definiti dalle
Regioni, titolati a realizzare gli eventi formativi coerenti con gli
obiettivi nazionali e regionali; |
|
2. |
verificare
e compiere le valutazioni finali: principio di tale momento dev'essere quello
di superare il concetto di autoreferenzialità, evitando che ciò avvenga ad
opera dei possibili provider. Esso è finalizzato a: |
|
|
|
|
3. |
promuovere la realizzazione di
un'anagrafe, accurata e trasparente, dei crediti accumulati dagli operatori. |
|
7. |
I costi delle attività formative di cui al
presente accordo possono annualmente gravare sulle risorse per il
finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'ultimo periodo del
comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 347/2001 convertito dalla legge
405/2001, così come ripartite alle singole Regioni, solo entro il limite
costituito dall'importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel
triennio 1999-2001 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole
Regioni. |
|
8. |
Gli obiettivi individuati per l'anno 2002
sono i seguenti: |
|
1) |
Gli obiettivi formativi di interesse
nazionale per il quinquennio 2002/2006 sono i seguenti: |
GRUPPO 1
Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, tutte le categorie
professionali, aree e discipline, possono riconoscersi:
|
a) |
qualita'
assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi sanitari |
|
b) |
etica e deontologia degli interventi assistenziali e socio
assistenziali con riferimento all'umanizzazione delle cure, alla tutela del
segreto professionale ed alla privacy |
|
c) |
sistemi di valutazione,verifica e miglioramento degli
interventi preventivi diagnostici, clinici e terapeutici e di misurazione
dell'efficacia, compresi i sistemi di valutazione, verifica e miglioramento
dell'efficienza ed appropriatezza delle prestazioni nei livelli di assistenza |
|
d) |
formazione
interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell'integrazione di attivita'
assistenziali e socio-assistenziali |
|
e) |
promozione
della qualita' della vita e della qualita' e sicurezza dell'ambiente di vita
e di lavoro |
|
f) |
miglioramento
degli stili di vita per la salute |
|
g) |
miglioramento
dell'interazione tra salute ed ambiente e tra salute ed alimentazione |
|
h) |
tutela
degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali, compresi quelli
psicologici, delle fasce deboli |
|
i) |
promozione di una comunicazione corretta ed efficace |
|
j) |
apprendimento e miglioramento dell'inglese scientifico |
|
k) |
consenso informato |
|
l) |
gestione del rischio biologico,chimico e fisico anche con
riferimento alla legge 626 |
|
m) |
implementazione dell'introduzione della medicina basata sulle
prove di efficacia nella pratica assistenziale |
|
n) |
sistema informativo sanitario e suo utilizzo per valutazioni
epidemiologiche |
|
o) |
formazione multiprofessionale per la cooperazione alla
definizione del progetto riabilitativo applicato alle diverse aree della
disabilita' |
|
p) |
cultura gestionale |
|
q) |
educazione sanitaria |
|
r) |
bioetica in medicina |
|
s) |
organizzazione dipartimentale |
GRUPPO 2
Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, specifiche categorie
professionali, aree e discipline, possono riconoscersi:
|
a) |
miglioramento
delle conoscenze e delle competenze professionali per le principali cause di
malattia, con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari,
neoplastiche e geriatriche |
|
b) |
interventi di formazione nel campo delle emergenze-urgenze |
|
c) |
formazione in campo socio-assistenziale e per
l'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata |
|
d) |
tutela
della salute della donna e del bambino e delle patologie neonatali |
|
e) |
basi
molecolari e genetiche delle malattie e strategie terapeutiche correlate |
|
f) |
formazione
finalizzata all'utilizzo ed all'implementazione delle linee guida e dei
percorsi diagnostico-terapeutici |
|
g) |
promozione
della cultura della donazione e formazione interdisciplinare in materia di
trapianti d'organo |
|
h) |
clinica e
diagnostica delle malattie infettive emergenti e riemergenti: patologie
d'importazione |
|
i) |
farmacoepidemiologia, farmacoeconomia e farmacovigilanza |
|
j) |
controllo delle infezioni nosocomiali |
|
k) |
innovazione tecnologica : valutazione,miglioramento dei
processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici |
|
l) |
sicurezza degli alimenti |
|
m) |
sviluppo
delle attivita' e degli interventi di sanita' pubblica veterinaria, con
particolare riferimento all'igiene degli allevamenti e delle produzioni
animali, alla sanita' animale ed all'igiene degli alimenti di origine animale |
|
n) |
disturbi
del comportamento alimentare e malattie metaboliche |
|
o) |
implementazione
della sicurezza nella produzione, distribuzione ed utilizzo del sangue e
degli emoderivati |
|
p) |
percorsi
diagnostico-terapeutici nella pratica della medicina generale |
|
q) |
progettazione
ed utilizzo della ricerca clinica ed epidemiologica in medicina generale e
pediatria di libera scelta |
|
r) |
telemedicina |
|
s) |
innovazione
tecnologica ed implementazione delle abilita' e manualita' nella pratica
della medicina generale e della pediatria di libera scelta |
|
t) |
formazione
manageriale in medicina generale e pediatria di libera scelta |
|
u) |
aggiornamento
professionale nell'esercizio dell'attivita' psicologica e psicoterapeutica |
|
v) |
aggiornamento
delle procedure ed attivita' professionali per le professioni sanitarie non
mediche |
|
w) |
percorsi
assistenziali :integrazione tra ospedalizzazione, assistenza specialistica,
assistenza domiciliare integrata |
|
x) |
utilizzo
delle tecnologie radianti a fini preventivi, diagnostici e terapeutici |
|
y) |
ottimizzazione dell'impiego delle terapie termali nell'ambito
delle prestazioni nel SSN |
|
z) |
valutazione dei fondamenti scientifici e dell'efficacia delle
medicine alternative o non convenzionali |
|
aa) |
prevenzione,diagnosi e terapia delle malattie
odontostomatologiche e maxillo facciali |
|
2) |
La
programmazione di cui al punto 1) è soggetta ad aggiornamento in relazione
quanto previsto dal punto 5 del presente accordo. |
Normativa
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - Supplemento
Ordinario n. 219
|
Art. 92 (Interventi vari di interesse sanitario) |
|
|
|
Comma 3 |
|
|
Comma 5 |
Nota - Il testo completo Legge 23 dicembre 2000, n. 388 è pubblicato
all’indirizzo http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00388l.htm
del sito del Parlamento Italiano.
3 - Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione
o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema
informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti
formativi e per l'accreditamento delle societa' scientifiche e dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' formative di cui all'articolo 16-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' della sperimentazione della formazione a distanza del personale
dirigente del Servizio sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 20
miliardi per l'anno 2001.
5 - I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche che
chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo
svolgimento di attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di
specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini
dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla
Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo
16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire
5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro
della sanita' su proposta della Commissione stessa. Il contributo per
l'accreditamento dei soggetti e delle societa' e' annuale. Tali somme sono
riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero della sanita' per essere utilizzate per il funzionamento della
Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese
sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione,
nonche' per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature
informatiche e' per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti
esterni, dell'attivita' di verifica della sussistenza dei requisiti da parte
dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi
e dei programmi di formazione.
La commissione nazionale E.C.M.
Decreto ministeriale
Il testo del decreto, riportato di seguito,
è disponibile anche come documento in formato RTF.
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
VISTO il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
VISTO, in
particolare, l'articolo 16-ter, comma 1, che prevede che con decreto del
Ministro della sanità è costituita la Commissione nazionale per la formazione
continua;
CONSIDERATO
che la Commissione è presieduta dal Ministro della sanità ed è composta: dal
Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, con funzioni di Vice-presidente; da un Vice-presidente
individuato dal Ministro della sanità; da dieci membri, di cui due individuati
dal Ministro della sanità, due designati dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la funzione pubblica,
uno dal Ministro per le pari opportunità, due dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome e due dalla
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
RITENUTO di
individuare quale Vice-presidente il dott. Raffaele D'Ari, direttore generale
del Ministero della sanità -Dipartimento delle professioni sanitarie, delle
risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di
competenza statale e, quali componenti, il dott. Alberto COSTA, direttore
dell'unità di chirurgia generale della Fondazione Maugeri di Pavia e il prof.
Riccardo VIGNERI, ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia
dell'Università degli studi di Catania;
CONSIDERATO
che il Ministro dell 'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha
designato il prof. Guido COGGI, preside della facoltà di medicina e chirurgia
dell'Università di Milano ed il prof. Sergio TARTARO, ordinario nella 2°
Università di Napoli;
CONSIDERATO
che il Ministro per la funzione pubblica ha designato il dott. Paolo MESSINA,
dirigente medico presso l'ospedale S. Orsola di Bologna;
CONSIDERATO
che il Ministro per le pari opportunità ha designato la prof.ssa Franca BIMBI,
docente presso l 'Università di Padova -Dipartimento di sociologia;
CONSIDERATO
che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome ha designato il dott. Lamberto PRESSATO, Presidente
dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Venezia e la
sig.ra Nella BONI, responsabile presso la Giunta della Regione Lombardia della
fondazione e dell'aggiornamento professionale;
CONSIDERATO
che la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri ha designato i componenti del proprio Comitato centrale, prof.
Enrico BOLLERO e dott. Giovanni Pietro MALAGNINO;
RITENUTO di
procedere alla adozione del conseguente provvedimento di costituzione della
Commissione;
CONSIDERATO
che l'articolo 16-ter dispone che con il decreto di costituzione devono essere
disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali
interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione;
RITENUTO di
stabilire le modalità di consultazione delle categorie professionali
interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione
DECRETA
Art. 1
(Costituzione della Commissione)
1. Per
l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, è costituita
presso il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie,
delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di
competenza statale, la Commissione nazionale per la formazione continua.
2. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.
Art.2
(Composizione della Commissione)
1. La
Commissione nazionale per la formazione continua è così composta:
2. La Commissione, per lo svolgimento della
propria attività, si può articolare in sezioni, coordinate da un componente
designato dal Presidente.
3. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono svolte dal dirigente preposto all'Ufficio del Ministero della
sanità nella cui competenza rientra la formazione continua. Il dirigente, per
lo svolgimento dei propri compiti e per l'attività istruttoria della
Commissione, si avvale del personale assegnato all'Ufficio.
Art.3
(Materie oggetto di consultazione)
1. Ogni categoria professionale è
preventivamente sentita in materia di:
a) crediti formativi, che devono essere complessivamente maturati dagli
appartenenti alla categoria in un determinato arco di tempo;
b) criteri e strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze
formative proprie della categoria.
2. Sono portati a conoscenza delle categorie
professionali gli schemi di provvedimento concernenti:
a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;
b) i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche;
c) i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che
svolgono attività formative;
d) gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a
livello regionale, di specifico interesse per la categoria.
3. Nella materia di cui al comma 1, le
categorie devono far conoscere le proprie valutazioni, entro il termine
stabilito dalla Commissione nella lettera di richiesta. Decorso inutilmente il
termine fissato si prescinde dal parere. Sugli schemi di provvedimento di cui
al comma 2 le categorie professionali possono trasmettere alla Commissione
eventuali osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dalla data di
ricevimento dello schema, salvo termine più breve ritenuto necessario dalla
Commissione stessa in relazione alla particolare natura del provvedimento ed
alle categorie, ordini, collegi e associazioni coinvolti.
Art. 4
(Categorie professionali)
1. Le valutazioni, le osservazioni e le
proposte di cui all'art. 3 sono espressi dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, dai sindacati confederali e,
per le categorie la cui attività è soggetta alla disciplina di ordini e
collegi, dagli organismi federativi degli stessi ordini e collegi.
Art.5
(Audizioni)
1. II Presidente della Commissione, qualora
lo ritenga opportuno in relazione alla natura degli argomenti posti all'ordine
del giorno, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione stessa
funzionari del Ministero della sanità e delle regioni e province autonome,
nonché rappresentanti delle categorie professionali. Può, inoltre, invitare
esperti di elevata qualificazione professionale in relazione a specifiche
materie.
Art.6
(Oneri)
1. Ai componenti della Commissione residenti
fuori Roma compete il trattamento di missione e il rimborso delle spese di
viaggio e soggiorno secondo le modalità e l'equiparazione di cui all'articolo
28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Alla
relativa spesa si provvede a carico del cap. 1542 del bilancio del Ministero
della sanità per l'anno finanziario 2000 e corrispondente capitolo per gli
esercizi successivi.
II presente decreto sarà trasmesso
all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero della sanità per la
registrazione.
Roma, li 5 LUG 2000
IL MINISTRO
Normativa
Decreto legislativo 229/99 recante "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"
|
|
Art. 16-bis (Formazione continua) |
|
|
Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione continua) |
|
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Art. 16-quater (Incentivazione della formazione continua) |
|
|
Art. 16-quinquies (Formazione manageriale) |
|
|
Art. 16-sexies (Strutture del Servizio sanitario nazionale per
la formazione) |
Nota - Il testo completo del Decreto Legslativo 229/99 è pubblicato
nella Bacheca del sito del Ministero della
Sanità.
Art. 16-bis
(Formazione continua)
Art. 16-ter
(Commissione nazionale per la formazione continua)
Art. 16-quater
(Incentivazione della formazione continua)
Art. 16-quinquies
(Formazione manageriale)
Art. 16-sexies
(Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione)
Normativa
Riferimenti europei
Al momento
viene reso disponibile il seguente documento:
|
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89/601/CEE: Raccomandazione della Commissione, dell'8 novembre
1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario |
89/601/CEE: Raccomandazione della Commissione, dell'8 novembre
1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario
Gazzetta ufficiale n. L 346 del
27/11/1989 PAG. 0001 - 0007
Testo:
*****
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 1989
riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario
(89/601/CEE)
I. Da molti anni, settore pubblico e settore privato contribuiscono alla lotta
contro il cancro. Il loro intervento riguarda vari aspetti del problema, tra i
quali la ricerca, la prevenzione, il depistaggio, la cura, compresa la
consulenza ai pazienti e alle loro famiglie, in seguito a tali attività, la
nostra conoscenza di tale malattia e del suo controllo è notevolmente
progredita, ma il cancro rimane una delle principali cause di mortalità della
società moderna.
L'iniziativa presa dai Consigli europei del giugno 1985 a Milano e del dicembre
1985 a Lussemburgo, era innovatrice, in quanto per la prima volta una malattia
specifica era prescelta per essere attaccata su tutti i fronti e livello della
Comunità europea. I risultati già ottenuti in seguito al programma « L'Europa
contro il cancro » hanno confermato che l'iniziativa politica era giustificata,
in particolare nel campo della formazione del personale sanitario.
II. Per facilitare il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri
titoli di formazione tra gli Stati membri, previsto all'articolo 57 del
trattato CEE, il Consiglio delle Comunità europee ha istituito, mediante
decisioni successive, il comitato consultivo per la formazione medica (1), il
comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica
(2) e il comitato consultivo per la formazione dei dentisti (3). La Commissione
e gli Stati membri si avvalgono di tali comitati consultivi quali autorevoli
fonti di parere in merito alla formazione professionale del personale sanitario
sul piano comunitario.
A richiesta della Commissione ed in base alle raccomandazioni del comitato
degli esperti cancerologi, il loro contributo al programma « L'Europa contro il
cancro » è consistito nel passare in rassegna i metodi d'insegnamento della
cancerologia alle rispettive categorie professionali, e a tutti i livelli di
formazione, e poi nel formulare raccomandazioni per migliorare tale formazione.
I comitati consultivi hanno effettuato tale esame negli anni 1987-1988 e hanno
appena approvato le raccomandazioni in materia in allegato, che costituiscono
l'applicazione concreta del Primo piano d'azione (1987-1989) in materia di
formazione del personale sanitario (azioni 51 e 52) (4).
III. La Commissione attribuisce notevole importanza alle raccomandazioni dei
tre comitati consultivi che avvalorano l'esigenza di considerare la formazione
globalmente a livello comunitario, e di formulare soluzioni atte a migliorare
la situazione, nel rispetto delle competenze nazionali e dell'autonomia degli
istituti di formazione.
Tutte le raccomandazioni specifiche dei comitati consultivi meriterebbero di
formare oggetto di un ampio e approfondito dibattito a livello dei responsabili
nazionali e regionali di ciascuno degli Stati membri.
Da parte sua la Commissione, nei limiti delle proprie competenze e dei mezzi
disponibili, intende proporre, nel quadro del secondo programma « L'Europa
contro il cancro » (1990-1994), talune azioni che possano contribuire, a
livello comunitario, a migliorare la formazione in oncologia del personale
sanitario.
Si tratterebbe, in particolare, di promuovere la mobilità fra Stati membri di
detto personale, lo scambio di esperienze nel campo della prevenzione, del
trattamento e delle cure palliative, la raccolta e lo scambio di materiale
didattico di interesse comunitario, nonché la creazione di reti pilota europee
di facoltà di medicina, scuole per infermieri e scuole per la formazione di
dentisti.
IV. La Commissione intende contribuire, unitamente alle autorità competenti
degli Stati membri e agli istituti di formazione, all'ulteriore elaborazione
delle idee e delle raccomandazioni in materia di formazione in cancerologia del
personale sanitario. In tale contesto, la Commissione incentiverà, dal 1990,
una rassegna dei progressi realizzati nell'applicazione pratica delle
raccomandazioni nei singoli Stati membri.
La Commissione, considerando che le allegate raccomandazioni in materia di
formazione in cancerologia, adottate dal comitato consultivo per la formazione
medica, infermieristica e dal comitato consultivo per la formazione dei
dentisti, costituiscono un'utile base per una discussione quanto più ampia
possibile negli Stati membri, formula la seguente raccomandazione in virtù del
trattato CEE, in particolare dell'articolo 155, secondo trattino:
La Commissione raccomanda che gli Stati membri, le loro autorità competenti e i
loro istituti d'istruzione responsabili della formazione professionale
provvedano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché le
raccomandazioni allegate siano ampiamente diffuse, discusse ed attuate.
Questa raccomandazione è indirizzata a tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1989.
Per la Commissione
Vasso PAPANDREOU
Membro della Commissione
(1) Decisione 75/364/CEE (GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 17).
(2) Decisione 77/454/CEE (GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 11).
(3) Decisione 78/688/CEE (GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 15).
(4) GU n. L C 50 del 26. 2. 1987, pag. 1.
ALLEGATO I
RACCOMANDAZIONI
del comitato consultivo per la formazione medica
1. La formazione oncologica dei medici dovrebbe essere trattata a fondo
nell'ambito sia dell'insegnamento che della ricerca in materia.
2. Ogni facoltà di medicina dovrebbe avere un programma di formazione
oncologica durante la formazione di base. La coordinazione di questo programma
è di massima importanza e deve essere applicata.
3. Il ruolo vitale del medico generico sia nella prevenzione che nella diagnosi
precoce del cancro dovrebbe essere riconosciuto e valorizzato in tutti i modi
possibili.
4. I medici generici dovrebbero ricevere una formazione specifica per quegli
aspetti dell'assistenza ai pazienti affetti da cancro che rientrano
particolarmente nella medicina generale, quali i metodi di rilevamento, la
consulenza, metodi appropriati di cura, la riabilitazione e la terapia nella
fase terminale.
5. Gli studenti di tutte le relative discipline dovrebbero ricevere
un'opportuna formazione nella biologia della malattia neoplastica e nella base
scientifica e medica del trattamento.
6. Nei paesi dove gli oncologi sono riconosciuti occorrerebbe definire
obiettivi ed esigenze minimi per la formazione di tali specialisti.
7. I principi di epidemiologia dovrebbero essere insegnati a tutti i livelli di
formazione.
8. Tutti i medici durante la formazione postuniversitaria dovrebbero avere
l'opportunità di fare esperienze nel campo della ricerca sia di base che
clinica.
9. L'importanza della cooperazione interdisciplinare nell'assistenza ai
pazienti affetti da cancro andrebbe riconosciuta e incoraggiata in tutte le
relative discipline.
10. Occorre intervenire al fine di coordinare le attività degli istituti, degli
specialisti e delle società scientifiche che si occupano del cancro, delle università
e di tutti i tipi di ospedali sia per quanto riguarda la formazione clinica che
la ricerca sul cancro.
11. Le moderne tecniche di insegnamento dovrebbero essere utilizzate se del
caso a tutti i livelli di formazione.
12. Occorrerebbe trarre maggior beneficio dalle esistenti opportunità di
promuovere l'interscambio all'interno della Comunità europea di professori, di
studenti universitari e postuniversitari e di personale sanitario.
13. Tutti i responsabili dei programmi di formazione medica permanente per i
medici generici stabiliti dovrebbero assicurarsi che la materia oncologia
riceva l'opportuno attenzione. Vanno messi in particolare evidenza i fabbisogni
di quei medici che, esercitando isolatamente, non hanno facile accesso ad
istituzioni che offrono programmi di formazione permanente.
ALLEGATO II
RACCOMANDAZIONI
del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza
infermieristica
I. FORMAZIONE DI BASE
1. La formazione di base degli infermieri deve comprendere sistematicamente ed
in una prospettiva globale la prevenzione del cancro, la partecipazione alla
diagnosi precoce e alle indagini diagnostiche, l'individuazione dei problemi
dei malati di cancro e la risposta alle loro specifiche esigenze,
l'amministrazione di programmi terapeutici anticancro, la partecipazione alla
riabilitazione nonché all'assistenza ai malati giunti alla fase terminale della
malattia nonché alle loro famiglie.
2. La formazione degli infermieri per l'assistenza ai malati di cancro dovrebbe
basarsi su un modello di assistenza adattato alla situazione di tali pazienti.
Esso dovrebbe servire da quadro per l'organizzazione della formazione effettiva
in conformità di obiettivi di formazione chiaramente definiti. Gli obiettivi
dell'assistenza infermieristica sono l'identificazione e l'interpretazione
delle esigenze dell'individuo e la risposta a tali esigenze in maniera
appropriata e personalizzata. La formazione infermieristica dovrebbe reagire a
tali obiettivi e preparare gli infermieri a praticare la propria professione in
maniera responsabile. Gli infermieri pertanto dovrebbero avere la capacità di
assumere decisioni, risolvere problemi, valutare le proprie azioni ed adattarsi
alle particolari situazioni dei pazienti e all'evoluzione delle conoscenze.
3. Gli infermieri insieme agli altri professionisti interessati devono
partecipare attivamente ai programmi di lotta contro il cancro, collaborare
all'informazione e all'istruzione del grande pubblico sui risultati positivi
della prevenzione, dell'individuazione e diagnosi precoce e del trattamento
precoce del cancro. Per adempiere a questa funzione gli infermieri devono essi
stessi acquisire, attraverso la loro formazione un atteggiamento positivo di
fronte a questo problema sociale molto reale e disporre di solide conoscenze da
poter utilizzare nella loro istruzione clinica.
4. Data la rapidità degli sviluppi e delle scoperte sia a livello di conoscenza
dei processi e meccanismi fisiopatologici come pure a livello delle tecniche
diagnostiche e terapeutiche, la formazione di base deve fornire agli infermieri
strumenti effettivi che consentano loro di utilizzare le conoscenze e le
abilità pratiche e di rafforzare le loro competenze. Si tratta di un processo
dinamico in costante evoluzione.
5. Il materiale didattico nel campo della prevenzione, della diagnosi precoce e
del trattamento del cancro, frutto di lavori eseguiti in istituti
d'insegnamento, di ricerca o di cura dei malati di cancro, deve essere
potenziato e si deve creare una rete europea per lo scambio d'informazioni in
modo da utilizzare in maniera ottimale le risorse umane, materiali e
finanziarie.
6. La formazione di base deve preparare gli infermieri all'interdisciplinarità;
il lavoro di gruppo è infatti indispensabile nell'assistenza ai malati e più
ancora nel caso dei malati di cancro.
II. FORMAZIONE POST-BASE
A. Formazione permanente
1. I corsi di formazione permanente che riguardano l'assistenza ai malati di
cancro dovrebbero essere accessibili al maggior numero possibile di infermieri
attraverso modalità organizzative compatibili con gli obblighi personali e
professionali. L'organizzazione di tali attività andrebbe incoraggiata e
sarebbe necessario reperire le risorse necessarie per la loro realizzazione.
2. La formazione permanente nel settore del cancro non deve servire per colmare
le lacune della formazione di base, ma dev'essere un ampliamento della
formazione di base, che tenga conto dei nuovi presupposti e utilizzi
l'esperienza acquisita. I corsi devono conformarsi ai principi dell'istruzione
per adulti.
3. Gli obiettivi dei programmi di formazione permanente nel quadro
dell'assistenza ai malati di cancro sono: aggiornare le conoscenze acquisite,
potenziarle su aspetti specifici, suscitare e approfondire la riflessione
sull'esperienza professionale vissuta dagli infermieri presso i malati di
cancro. Il contenuto non può quindi limitarsi ad una trasmissione di conoscenze
teoriche sulla patologia, sui metodi diagnostici e terapeutici ma deve
affrontare le questioni personali, relazionali ed etiche che si pongono agli
infermieri nella loro pratica quotidiana accanto ai malati di cancro. 4. Tanto
le condizioni di accesso quanto le strutture utilizzate per i programmi di
formazione permanente devono essere molto flessibili. Va sviluppato l'apprendimento
individuale a distanza ed il comitato raccomanda che venga incoraggiato a
livello comunitario lo scambio di conoscenze, esperienze e materiale didattico.
Esso è infatti complementare alle sessioni di gruppo e facilita
un'utilizzazione più efficace delle conoscenze acquisite.
5. Qualunque programma di formazione permanente deve essere preceduto da
un'analisi minuziosa dei bisogni e delle aspettative degli infermieri
interessati. Si potrebbero sviluppare e diffondere nei vari Stati membri corsi
di formazione comune elaborati da infermieri con un'esperienza particolarmente
ricca nell'assistenza ai malati di cancro e nella lotta contro il cancro in
collaborazione con altri professionisti. Programmi di questo tipo non avrebbero
carattere normativo ma servirebbero da riferimento scientifico per gli
organismi nazionali che desiderassero introdurre tale tipo di formazione. Tali
corsi di formazione dovrebbero utilizzare al massimo le moderne tecnologie
didattiche.
B. Formazione superiore
1. Migliorare la qualità dell'assistenza dispensata ai malati di cancro
costituisce una priorità; è quindi indispensabile che infermieri con una
formazione di livello elevato nell'assistenza ai malati di cancro partecipino
alle ricerche condotte in questo settore, svolgendo un ruolo di consulenza nei
servizi interessati e provvedendo alla formazione specifica del personale
sanitario.
2. Questa formazione superiore nell'assistenza ai malati di cancro dovrebbe
essere del livello più alto possibile. Gli obiettivi generali e specifici di
questo programma di formazione ed il suo contenuto dovrebbero essere elaborati
da un gruppo di esperti infermieri in collaborazione con altri professionisti
del ramo e costituire un quadro comune per gli Stati membri. I centri
specializzati dovrebbero essere associati alla realizzazione di tali programmi
d'alto livello.
3. Il contenuto della formazione non dev'essere imperniato esclusivamente
sull'acquisizione di conoscenze teoriche d'ordine medico; esso deve altresì
comprendere le relazioni personali e l'acquisizione di competenze nella
gestione di « équipes » di infermieri responsabili dell'assistenza ai malati di
cancro. L'insegnamento teorico dev'essere completato dall'opportuno
insegnamento clinico, preferibilmente presso servizi ospedalieri o in altri
centri specializzati nell'assistenza ai malati di cancro.
4. Durante la formazione superiore lo studente dovrebbe partecipare a lavori di
ricerca nel campo dell'assistenza infermieristica ai malati di cancro. La
pubblicazione di lavori in questo campo andrebbe promossa e stimolata.
ALLEGATO III
RACCOMANDAZIONI
del comitato consultivo sulla formazione dei dentisti
1. A livello comunitario vanno formulati obiettivi ed orientamenti sul
contenuto dei piani di studio di base sul precancro e cancro orali per gli
studenti di odontoiatria (1).
2. Va esaminata la possibilità di avvalersi (in tutto o in parte) di tali
orientamenti per l'insegnamento delle medesime materie agli studenti di
medicina.
3. Il piano di studi di base deve consentire ai dentisti generici di svolgere
una funzione importante nella prevenzione e nella diagnosi precoce delle
affezioni orali maligne, affinché le cure possano iniziare quanto prima
possibile.
4. Nel corso della formazione di base va dato rilievo all'esperienza clinica: a
questo scopo, e ove necessario, le facoltà di odontoiatria devono collaborare
strettamente con i servizi sanitari per garantire ai loro studenti il contatto
con pazienti che presentino un'ampia gamma di affezioni maligne. In tutti i
maggiori centri di cura del cancro deve essere presente un odontoiatra
specialista particolarmente qualificato in oncologia orale.
5. Vanno organizzati quanto prima a livello comunitario corsi di formazione
permanente per gli odontoiatri sul precancro e cancro orali.
6. Allo stesso modo, va esaminata l'opportunità di elaborare a livello
comunitario sussidi didattici comuni sul precancro e cancro orali,
eventualmente in collaborazione con la categoria dei medici.
7. Tutti gli Stati membri devono adottare quanto prima i tre « programmi
d'azione » di cui all'appendice della presente relazione.
(1) Il comitato consultivo ha fatto proposte chiare per tali obiettivi ed
orientamenti (doc. III/D/886/3/88).
Appendice
Programma d'azione n. 1
Le associazioni odontoiatriche nazionali di tutti gli Stati membri devono
esaminare l'auspicabilità e la possibilità concreta di offrire ai cittadini
appartenenti a gruppi riconosciuti a rischio di precancro e cancro orali la
visita gratuita, durante una giornata o più del 1989, della cavità orale e
delle zone contigue del corpo da parte di odontoiatri.
Programma d'azione n. 2
Gli enti nazionali responsabili della formazione permanente degli odontoiatri
nei singoli Stati membri devono organizzare nel 1989/1990 un convegno nazionale
sul precancro e cancro orali, il cui tema principale sarà la diagnosi precoce e
la prevenzione. Potranno partecipare al convegno tutti i dentisti.
Le riviste nazionali di odontoiatria dovranno collaborare attivamente a
informare la categoria professionale sulle cognizioni attuali in materia di
precancro e cancro orali.
Programma d'azione n. 3
Le associazioni odontoiatriche nazionali dei vari Stati membri, in cooperazione
con le organizzazioni nazionali per la lotta contro il cancro e con gli
istituti di odontoiatria, devono preparare materiale informativo per il grande
pubblico, riguardante in particolare la sintomatologia precoce e la prevenzione
del precancro e del cancro orali.
Fine del documento
Novità
Dal 1°
gennaio inizia la fase a regime del programma di Formazione continua (E.C.M.).
Da tale data è possibile presentare al Ministero della salute la richiesta di
accreditamento degli eventi formativi residenziali che si svolgeranno dal 1°
aprile 2002; nel secondo semestre dell'anno sarà attivata la fase a regime
della formazione a distanza.
Le richieste di accreditamento degli eventi formativi residenziali devono
essere presentate almeno 90 giorni prima della data di svolgimento.
Solo per gli eventi che avranno corso nel mese di aprile 2002, sarà possibile
richiedere, in via eccezionale, l'accreditamento fino al 31 gennaio 2002.
Una delle novità del programma di Educazione continua in medicina è la
definizione di "progetto formativo aziendale".
Il progetto formativo aziendale è un insieme di eventi formativi rivolti ad una
o più categorie professionali che operano nell'azienda che lo propone.
Il progetto formativo è esclusivamente riservato al personale dipendente o
convenzionato con l'azienda proponente; l'insieme degli eventi che lo
compongono sono accreditati come unico evento; i dipendenti, ai quali è
rivolto, sono tenuti - per conseguire i crediti - a partecipare agli eventi che
compongono il progetto per almeno il novanta per cento dell'impegno formativo
complessivo.
Gli organizzatori di attività formative (eventi formativi e progetti formativi
aziendali) sono tenuti al versamento di un contributo alle spese di
accreditamento determinato in proporzione ai crediti formativi che possono
essere attribuiti all'evento o al progetto formativo.
Il contributo alle spese di accreditamento è stabilito in un minimo di Euro
pari a 258,23 fino ad un massimo di Euro 774,69.
La Commissione nazionale per la formazione continua ha definito gli obiettivi
formativi di interesse nazionale per il prossimo quinquennio 2002/2006
distinguendoli in due gruppi: il primo gruppo comprende obiettivi formativi di
livello generale; il secondo gruppo è invece specifico per categorie
professionali, aree e discipline.
I 150 crediti formativi, che ogni operatore sanitario deve acquisire, sono
stati ripartiti nell'arco di un quinquennio, con un obbligo progressivo di 10
crediti per il 2002 fino a 50 crediti per il 2006.
Le informazioni utili per la richiesta di accreditamento degli eventi e dei
progetti formativi sono illustrate dettagliatamente nelle sezioni del sito.
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