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ECM - Programma nazionale

L'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è diretta a fornire a tutti gli operatori sanitari gli elementi di conoscenza necessari per mantenersi professionalmente aggiornati e competenti. Il programma italiano di E.C.M. è ormai una realtà per tutti gli operatori sanitari ai quali il Ministro della salute ha rivolto una propria lettera.

Lo strumento operativo proposto dal legislatore per individuare criteri e regole del programma E.C.M. è la Commissione nazionale per la formazione continua; la Commissione ha definito un percorso graduale, articolato in più fasi.

Le fasi sperimentali hanno riguardato gli eventi formativi relativi all'anno 2001.

Per quanto concerne gli eventi formativi residenziali, la fase sperimentale si è conclusa il 31 dicembre 2001 e a partire dal 1° gennaio 2002 inizia la fase a regime. La formazione a distanza, invece, vedrà l'avvio a regime nel secondo semestre del 2002; al riguardo saranno fornite le necessarie indicazioni.

Le pagine disponibili in questo sito forniscono informazioni utili ai vari soggetti interessati e sono articolate in sezioni

Nella sezione Presentazione sono illustrati: il programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), i ruoli e compiti dei vari protagonisti (organizzatori di eventi, operatori sanitari, Commissione Nazionale E.C.M.).

Le altre sezioni contengono informazioni e servizi: questi ultimi sono utilizzabili solo da organizzatori di attività formativa in possesso di utenza e password. Per accedervi è necessario effettuare la preventiva registrazione nella sezione "Organizzatori di attività formative": in questo modo sarà possibile ottenere l'utenza e la password per l'identificazione. Prima di procedere alla registrazione si consiglia di prendere visione delle relative istruzioni.

Gli utenti già in possesso di utenza e password possono accedere direttamente ai servizi anche da questa pagina, utilizzando l'apposita box.

 

La commissione nazionale per la formazione continua

Con D.M. 5 luglio 2000, è stata costituita, presso il Ministero della salute - Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'orgaizzazione del Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, la Commissione nazionale per la formazione continua, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

La Commissione, che dura in carica fino al 25 luglio 2005, è così composta:

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal dirigente preposto all'Ufficio del Ministero della salute nella cui competenza rientra la formazione continua (Ufficio III della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie).

L'accordo tra Ministro della salute e le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2001, prevede l'integrazione della Commissione con ulteriori 5 membri in rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano.





Il decreto ministeriale 5 luglio 2000 di costituzione della Commissione disciplina, ai sensi del richiamato articolo 16-ter del Decreto legislativo 502/92, le modalità di consultazione delle categorie professionali in ordine alle materie di competenza della Commissione nazionale. Si riportano qui di seguito gli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale.

Art.3
(Materie oggetto di consultazione)

Ogni categoria professionale è preventivamente sentita in materia di:
a) crediti formativi, che devono essere complessivamente maturati dagli appartenenti alla categoria in un determinato arco di tempo;
b) criteri e strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative proprie della categoria.

2. Sono portati a conoscenza delle categorie professionali gli schemi di provvedimento concernenti:
a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;
b) i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche;
c) i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative;
d) gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale, di specifico interesse per la categoria.

3. Nella materia di cui al comma 1, le categorie devono far conoscere le proprie valutazioni, entro il termine stabilito dalla Commissione nella lettera di richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato si prescinde dal parere. Sugli schemi di provvedimento di cui al comma 2 le categorie professionali possono trasmettere alla Commissione eventuali osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello schema, salvo termine più breve ritenuto necessario dalla Commissione stessa in relazione alla particolare natura del provvedimento ed alle categorie, ordini, collegi e associazioni coinvolti.

Art. 4
(Categorie professionali)

1. Le valutazioni, le osservazioni e le proposte di cui all'art. 3 sono espressi dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, dai sindacati confederali e, per le categorie la cui attività è soggetta alla disciplina di ordini e collegi, dagli organismi federativi degli stessi ordini e collegi.

Art.5
(Audizioni)

1. II Presidente della Commissione, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla natura degli argomenti posti all'ordine del giorno, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione stessa funzionari del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, nonché rappresentanti delle categorie professionali. Può, inoltre, invitare esperti di elevata qualificazione professionale in relazione a specifiche materie.

 

Il programma nazionale di Educazione Continua in Medicina

Cos'è l' E.C.M.

In cosa consiste il programma nazionale di E.C.M.

A chi è diretto il programma nazionale E.C.M.

Cosa sono i crediti formativi E.C.M.

Cos'è e come avviene la procedura di accreditamento

Cosa viene accreditato

 

Cos'è la E.C.M.

La professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:

Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi "aggiornato e competente".

E' per questo scopo che, in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.); essa comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.

Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato, ai sensi dell'art.16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, i temi prioritari di E.C.M (obiettivi formativi d'interesse nazionale).

Partecipare ai programmi di E.M.C. è un dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dal Codice Deontologico, ma è anche - naturalmente - un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi che il cittadino è sempre più informato sulle possibilità della medicina di rispondere, oltre che a domande di cura, a domande più complessive di salute.

 

 

In cosa consiste il programma nazionale di E.C.M.

Nel nostro Paese si svolgono continuamente riunioni, congressi, corsi, ecc., finalizzati all'aggiornamento ed al miglioramento della professione sanitaria. Alcuni di essi sono di ottima qualità, altri forse meno. Alcuni hanno valenza internazionale, altri nazionale, altri ancora regionale, altri infine del tutto locale. Succede così che non di rado per il singolo medico, infermiere, biologo, fisioterapista o altro professionista della Sanità sia molto difficile orientarsi in questa ampia gamma di offerte formative, e ancor di più valutarle in termini di effettiva utilità.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese la E.C.M.

La elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...".

La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000, ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del programma sono riportate nei punti seguenti.

 

 

A chi è diretto il programma nazionale E.C.M.

Il programma nazionale di E.C.M., di seguito illustrato, riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
Il programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata, verificata e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.

E' escluso dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica, formazione complementare) per tutto il periodo di formazione.

 

 

Cosa sono i crediti formativi E.C.M.

I Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.

Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo, per quanto concerne i medici, una giornata di formazione completamente dedicata alla E.C.M. - ai massimi livelli qualitativi riconosciuti dalla Commissione nazionale - corrisponde a circa a 10 crediti formativi E.C.M.

I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata.

La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito:
- 2002: 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20)
- 2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- 2004: 30 crediti
- 2005: 40 crediti
- 2006: 50 crediti

Naturalmente, il "valore" in Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli organizzatori degli eventi formativi come elemento di "giudizio" sul valore scientifico globale della manifestazione; esso indicherà invece esclusivamente la rilevanza professionale (o la non rilevanza) di quella particolare manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma nazionale di E.C.M., anche alla luce degli obiettivi formativi d'interesse nazionale.

I Crediti formativi E.C.M. sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni evento formativo, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti (griglia di valutazione).

 

 

Cos'è e come avviene la procedura di accreditamento

L'accreditamento di un evento formativo, con la relativa attribuzione dei crediti, fa rientrare lo stesso nel programma nazionale di E.C.M..

A questo scopo, vengono valutati il programma e gli altri dati forniti dall'organizzatore, assegnando il punteggio attraverso una serie di parametri di giudizio, o indicatori di qualità, quali la rilevanza delle attività didattico-formative, l'importanza degli argomenti, la autorevolezza professionale dei docenti, l'esistenza o meno di sistemi di valutazione delle attività da parte dei partecipanti, la qualità della organizzazione, la sua durata, ecc., così come specificato nella griglia di valutazione

La Commissione nazionale, per questa valutazione, si avvale della collaborazione di esperti suddivisi per specifiche aree professionali. Gli esperti sono scelti tra operatori della Sanità che hanno accettato di collaborare in via riservata; ad essi sono trasmesse, via internet, le informazioni (fornite dagli organizzatori) relative agli eventi formativi per i quali è richiesta l'attribuzione dei crediti. Se il punteggio complessivo attribuito dagli esperti e dalla Commissione all'evento formativo avrà superato il valore minimo, allora l'evento, previo pagamento del contributo dovuto, sarà accreditato ai fini della E.C.M..

L'accreditamento consiste nella assegnazione all'evento di un certo numero di Crediti formativi E.C.M., che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento. E' compito degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei Crediti formativi E.C.M. assegnati dalla Commissione Nazionale e rilasciare agli stessi un attestato apposito (vedi facsimile); l'attestato deve essere conservato dall'interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti, all'Ordine, Collegio o Associazione professionale secondo le istruzioni che indicherà la Commissione nazionale per la formazione continua.

 

 

Cosa viene accreditato

Gli eventi organizzati che possono rientrare nel programma di E.C.M. appartengono a due grandi categorie:

1. Attività formative residenziali.

E' la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: per partecipare a queste attività l'utente deve recarsi nella sede in cui esse vengono svolte. Esse consistono in:

2. Attività formative a distanza.

Si tratta di programmi per i quali l'utente non deve spostarsi sul luogo di lavoro o dal domicilio, da svolgersi sia in gruppo che individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. Per questi programmi di formazione a distanza è previsto un sistema di valutazione con un livello minimo di apprendimento;in altri termini, l'utente deve superare un "test" che comprovi il raggiungimento di un certo livello di apprendimento. Le attività formative a distanza inizieranno ad essere accreditate nel secondo semestre del 2002.

 

 

 

Informazioni utili agli operatori della Sanità
per partecipare al programma di E.C.M.

Ogni operatore della Sanità dovrà raccogliere, per il quinquennio 2002-2006, 150 Crediti formativi E.C.M.

I Crediti formativi E.C.M. vengono attribuiti dala Commissione nazionale per la formazione continua, tramite gli Organizzatori delle attività formative accreditate in conformità ai criteri ed alle modalità definite dalla stessa Commissione nazionale.

Ai fini del Programma Nazionale di E.C.M., hanno valore solamente i Crediti formativi E.C.M. attribuiti dalla Commissione Nazionale agli eventi accreditati. Non sono validi, quindi, i crediti che vengono assegnati dagli organizzatori su base volontaristica e con criteri e modalità autonomamente stabilite dagli organizzatori stessi (Associazioni, Società Scientifiche, ecc.).

I Crediti formativi E.C.M. saranno certificati dall'organizzatore dell'evento formativo, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione nazionale; la Commissione fornirà le indicazioni necessarie per la registrazione dei crediti del singolo operatore presso gli ordini, i collegi e le associazioni professionali.

E' consigliabile che ogni operatore si costruisca, anche tenendo conto delle indicazioni di priorità connesse agli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale, un proprio piano quinquennale di formazione, contemperando la propria disponibilità di tempo, la tipologia degli eventi formativi e le proprie esigenze di miglioramento professionale.

Prima di iscriversi ad un evento formativo, è opportuno che l'operatore della Sanità valuti attentamente il numero dei Crediti ad esso attribuito dalla Commissione nazionale, anche alla luce di un proprio programma formativo.

E' opportuno ricordare che il numero di ore dedicato alla E.C.M. non corrisponde necessariamente al numero di Crediti formativi, in quanto questi verranno assegnati non soltanto in base alla durata dell'evento, ma anche ad una serie di parametri qualitativi (griglia di valutazione) valutati dalla Commissione.

Organizzatori di attività formative

Dal primo gennaio 2002 è possibile registrarsi al progetto E.C.M. come organizzatori di eventi formativi rivolti a tutte le professioni del ruolo sanitario.

Coloro che si sono già registrati nella seconda fase sperimentale del 2001 (anche se non hanno avuto eventi accreditati) mantengono il vecchio numero di iscrizione, l'utenza e la password con le quali possono accedere direttamente ai servizi E.C.M..

I dati richiesti per la registrazione si differenziano per le varie tipologie di organizzatori; si consiglia di prendere preventivamente visione delle istruzioni contenute nel Manuale utente.


Crediti ed eventi formativi
Le richieste di accreditamento degli eventi formativi devono essere prodotte almeno 90 giorni prima della data inizio dell'evento (e non prima comunque di 180 giorni).

In sede di prima applicazione, per gli eventi che avranno inizio nel mese di Aprile 2002 sarà possibile richiedere l'accreditamento per tutto il mese di Gennaio.

La richiesta di accreditamento, con la indicazione dell'evento formativo, sarà pubblicata automaticamente nel sito nell' apposita sezione "Banca dati E.C.M.- Eventi in attesa di accreditamento".

L'evento sarà successivamente pubblicato, unitamente ai crediti attribuiti, nell'apposita sezione denominata " Eventi accreditati", entro un mese dalla richiesta (se l'organizzatore ha rispettato tutte le prescrizioni per l'accreditamento, ivi compreso il versamento del contributo).

La validazione dei dati inseriti nel sistema dall'organizzatore attraverso l'apposita funzione "on line" costituisce a tutti gli effetti "autocertificazione" ai sensi di legge.

Conclusione della fase sperimentale
La fase sperimentale del progetto E.C.M. si è conclusa il 31.12.2001 (comunicato per gli organizzatori di eventi formativi della fase sperimentale).

Nota
I documenti forniti in questa sezione sono in formato DOC e PDF:
per chi ne fosse sprovvisto sono disponibili i programmi di visualizzazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa
Riferimenti nazionali

Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001

Accordo Stato - Regioni del 20 dicembre 2001

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) "

Decreto Ministeriale 5 luglio 2000

Decreto legislativo 229/99 recante "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE


VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";


VISTO, in particolare, il comma 5 dell'art. 92 della richiamata legge 388 del 2000, che prevede che i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati dalla Commissione stessa;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2002 ha inizio l'accreditamento a regime degli eventi formativi residenziali;

RITENUTO, pertanto, di determinare i criteri in base ai quali la Commissione nazionale dovrà fissare i contributi dovuti per l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche;

VISTA al riguardo la proposta della Commissione nazionale per la formazione continua, formulata nella seduta del 21 dicembre 2001;

RITENUTO di determinare i criteri in conformità alla predetta proposta;

RITENUTO, altresì, in conformità alle decisioni della Commissione, di rinviare la determinazione dei criteri in base ai quali la Commissione stessa dovrà fissare i contributi annuali dovuti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche;


DECRETA



ART. 1

1.

I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua:

 

a)

il contributo dovuto per ciascun evento o progetto formativo residenziale è stabilito da un minimo di euro 258,23 (lire 500.000) ad un massimo di euro 774,69 ( lire 1.500.000);

 

b)

il contributo minimo di euro 258.23 è riferito ad un evento o progetto formativo che può conseguire un numero di crediti da 1 a 10;

 

c)

il contributo per gli eventi o progetti formativi, che possono conseguire un numero di crediti superiore a 10, è determinato maggiorando il contributo minimo di 258,23 di 12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo di euro 774,69.

 

2.

Il contributo per ciascuno evento o progetto formativo è determinato in base ai crediti effettivi che la Commissione nazionale per la formazione continua attribuisce all'evento o progetto formativo. Ai soggetti pubblici e privati ed alle società scientifiche, che chiedono l'accreditamento nel rispetto delle procedure stabilite dalla Commissione, viene comunicato preventivamente il numero dei crediti che può essere attribuito all'evento o progetto formativo, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione e della valutazione degli esperti. I soggetti interessati, ricevuta per via informatica la comunicazione del numero dei crediti che saranno attribuiti all'evento, devono confermare la richiesta di accreditamento versando contestualmente il contributo dovuto. L'omesso versamento ovvero il versamento in misura inferiore a quella prescritta non consentono l'accreditamento dell'evento o progetto formativo.

 

3.

Per progetto formativo, ai fini e per gli effetti della contribuzione disciplinata dal presente decreto, si intende l'evento formativo, predisposto da una azienda pubblica o privata, che pur prevedendo varie tipologie di attività formative (convegni, corsi pratici, consensus meeting aziendali, ecc.), ha uno specifico ed unitario obiettivo formativo riconducibile ad uno degli obiettivi formativi di interesse nazionale o regionale, è rivolto ad una o più categorie professionali che operano nell'azienda, è riservato esclusivamente al personale dipendente dall'azienda o convenzionato con l'azienda stessa. Il progetto formativo è globalmente accreditato e i dipendenti ai quali è rivolto, sono tenuti, per conseguire i crediti, a soddisfare almeno il novanta per cento dell'impegno formativo che globalmente comportano le attività formative che compongono il progetto.




Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro della salute
(prof. Girolamo Sirchia)

 

 

 

rep.atti n. 1358 del 20 dicembre 2001)

CONFERENZA STATO-REGIONI

Seduta del 20 dicembre 2001


OGGETTO: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'articolo 4 del medesimo decreto;


VISTO l'articolo 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, Regioni e province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 16/bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, prevede che l'attività di formazione continua comprenda l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario Nazionale;

VISTO l'articolo 16/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, è istituita una Commissione nazionale per la formazione continua cui è affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici; che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per l' organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative, nonché i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, soggetti pubblici e privati e ne verifica la sussistenza;

VISTA la proposta in oggetto trasmessa dal Ministro della salute l'11 dicembre 2001 inviata alle Regioni e alle Province autonome il successivo 12 dicembre;

CONSIDERATO che i rappresentanti regionali, nel valutare la proposta in esame, hanno rilevato che l'attività di formazione continua di che trattasi, rientrando nella materia "tutela della salute", per la quale la potestà legislativa delle Regioni è concorrente secondo le modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la proposta di accordo delle Regioni pervenuta il 19 dicembre 2001 e trasmessa in pari data al Ministero della salute;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno confermato la proposta di accordo in questione hanno proposto la seguente modifica: al punto 6) dopo la parola "professionali" aggiungere le seguenti "nonché delle società scientifiche salvo eventuali incompatibilità";

CONSIDERATO che nel corso della medesima seduta il Ministro della salute ha dichiarato di condividere la proposta delle Regioni;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;


sancisce il seguente accordo

tra il Ministro della salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:

CONSIDERATO che l'articolo 16/bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, prevede l'attività di formazione continua che comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che l'articolo 16/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, prevede che, con decreto del Ministro della sanità, è istituita una Commissione nazionale per la formazione continua cui è affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici; che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per la organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative, nonché i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, soggetti pubblici e privati e verificarne la sussistenza;

RITENUTO che gli obiettivi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi prioritari dei Piani Sanitari Regionali;

TENUTO CONTO che la Commissione di cui sopra, nella propria attività e con precedenti determinazioni, ha avviato una fase sperimentale del programma di formazione continua prevedendo l'avvio della fase "a regime" del programma stesso al 1° gennaio 2002 per i soli eventi formativi residenziali;

Il Ministro della salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

1.

L'attività di formazione continua di che trattasi, rientrando nella materia "tutela della salute", per la quale la potestà legislativa delle Regioni è concorrente secondo le modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, è disciplinata dalle Regioni sulla base di principi fondamentali fissati con legge dello Stato;

2.

In attesa che, in sede di adeguamento delle norme attualmente previste dal d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, siano fissati i principi fondamentali in materia, si conviene di attenersi alle procedure attuative di cui ai punti successivi.

3.

Le determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del programma e quelle a carattere prescrittorio approvate dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter del d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, integrata così come previsto al successivo punto, vanno considerate, nell'attuale fase, come proposte alla Conferenza Stato-Regioni, che provvederà ad assumerle sotto forma di accordi. Le determinazioni relative ad aspetti applicativi od ordinatori sono direttamente assunte dalla Commissione stessa, salvo che i rappresentanti regionali non ne chiedano la conferma da parte della Conferenza Stato-Regioni.

4.

In analogia a quanto previsto per la Commissione unica del farmaco, si provvederà ad adottare le idonee iniziative per una modifica della composizione della suddetta Commissione di cui all'articolo 16-ter del d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni per incrementare a 7 (sette) il numero dei rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. In attesa di formalizzazione di tale integrazione, fin dalla prima seduta della Commissione nell'anno 2002, saranno invitati a partecipare alla stessa 5 ulteriori rappresentanti regionali indicati dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle Province Autonome.

5.

Con il presente accordo la Conferenza Stato Regioni fa proprie, salvo quanto previsto al successivo punto 7, le determinazioni già assunte dalla Commissione in data 15 novembre 2001 e 6 dicembre 2001, limitatamente all'anno 2002 (primo anno del cosiddetta "fase a regime"), rinviando a successivi accordi la conferma o la modifica di tutto quanto previsto per gli anni successivi;

6.

In fase di prima applicazione il ruolo delle Regioni nel processo ECM è così di seguito delineato:
· Alle singole Regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza con gli indirizzi nazionali, è affidato il compito di promuovere sul loro territorio il sistema per la formazione continua e sono, pertanto, chiamate ad essere garanti della qualità e della trasparenza del sistema stesso.
· Lo svolgimento di tale duplice ruolo - promozione del sistema e garanzia del sistema - richiede una preliminare scelta di campo al fine di non scivolare in un possibile conflitto di interessi. Detto ruolo, infatti, risulta incompatibile con quello di "provider".

Proposta operativa.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si conviene che sarà seguito il seguente percorso.
Le singole Regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza con gli indirizzi nazionali e garantendo adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali, nonché delle società scientifiche salvo eventuali incompatibilità, provvederanno a:

1.

analisi dei bisogni formativi;

2.

individuazione degli obiettivi formativi;

3.

accreditamento dei progetti di formazione;

4.

individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale (nelle formule partecipative già individuate dal d.lgs. 229/99, ovvero Conferenza Stato-Regioni);


Provvederanno, inoltre, a:

1.

individuare i requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento dei provider: tale fase è finalizzata a realizzare un elenco si soggetti che soddisfino i requisiti definiti dalla Commissione nazionale e gli eventuali ulteriori definiti dalle Regioni, titolati a realizzare gli eventi formativi coerenti con gli obiettivi nazionali e regionali;

2.

verificare e compiere le valutazioni finali: principio di tale momento dev'essere quello di superare il concetto di autoreferenzialità, evitando che ciò avvenga ad opera dei possibili provider. Esso è finalizzato a:

 

  • verificare l'idoneità dei requisiti dei provider;
  • valutare gli aspetti gestionali degli eventi di formazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi;
  • verificare le ricadute sull'attività del professionista delle attività formative svolte.
    Tale momento chiude, in un certo senso, il processo di formazione continua, ma allo stesso tempo finisce per essere impulso del nuovo ciclo, in ragione del fatto che i suoi risultati finiscono necessariamente per influire sull'analisi e sulla definizione dei nuovi obiettivi formativi;

3.

promuovere la realizzazione di un'anagrafe, accurata e trasparente, dei crediti accumulati dagli operatori.

7.

I costi delle attività formative di cui al presente accordo possono annualmente gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 347/2001 convertito dalla legge 405/2001, così come ripartite alle singole Regioni, solo entro il limite costituito dall'importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 1999-2001 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole Regioni.

8.

Gli obiettivi individuati per l'anno 2002 sono i seguenti:

1)

Gli obiettivi formativi di interesse nazionale per il quinquennio 2002/2006 sono i seguenti:


GRUPPO 1
Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, tutte le categorie professionali, aree e discipline, possono riconoscersi:

a)

qualita' assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi sanitari

b)

etica e deontologia degli interventi assistenziali e socio assistenziali con riferimento all'umanizzazione delle cure, alla tutela del segreto professionale ed alla privacy

c)

sistemi di valutazione,verifica e miglioramento degli interventi preventivi diagnostici, clinici e terapeutici e di misurazione dell'efficacia, compresi i sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed appropriatezza delle prestazioni nei livelli di assistenza

d)

formazione interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell'integrazione di attivita' assistenziali e socio-assistenziali

e)

promozione della qualita' della vita e della qualita' e sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro

f)

miglioramento degli stili di vita per la salute

g)

miglioramento dell'interazione tra salute ed ambiente e tra salute ed alimentazione

h)

tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali, compresi quelli psicologici, delle fasce deboli

i)

promozione di una comunicazione corretta ed efficace

j)

apprendimento e miglioramento dell'inglese scientifico

k)

consenso informato

l)

gestione del rischio biologico,chimico e fisico anche con riferimento alla legge 626

m)

implementazione dell'introduzione della medicina basata sulle prove di efficacia nella pratica assistenziale

n)

sistema informativo sanitario e suo utilizzo per valutazioni epidemiologiche

o)

formazione multiprofessionale per la cooperazione alla definizione del progetto riabilitativo applicato alle diverse aree della disabilita'

p)

cultura gestionale

q)

educazione sanitaria

r)

bioetica in medicina

s)

organizzazione dipartimentale


GRUPPO 2
Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, specifiche categorie professionali, aree e discipline, possono riconoscersi:

a)

miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali per le principali cause di malattia, con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari, neoplastiche e geriatriche

b)

interventi di formazione nel campo delle emergenze-urgenze

c)

formazione in campo socio-assistenziale e per l'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata

d)

tutela della salute della donna e del bambino e delle patologie neonatali

e)

basi molecolari e genetiche delle malattie e strategie terapeutiche correlate

f)

formazione finalizzata all'utilizzo ed all'implementazione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici

g)

promozione della cultura della donazione e formazione interdisciplinare in materia di trapianti d'organo

h)

clinica e diagnostica delle malattie infettive emergenti e riemergenti: patologie d'importazione

i)

farmacoepidemiologia, farmacoeconomia e farmacovigilanza

j)

controllo delle infezioni nosocomiali

k)

innovazione tecnologica : valutazione,miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici

l)

sicurezza degli alimenti

m)

sviluppo delle attivita' e degli interventi di sanita' pubblica veterinaria, con particolare riferimento all'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, alla sanita' animale ed all'igiene degli alimenti di origine animale

n)

disturbi del comportamento alimentare e malattie metaboliche

o)

implementazione della sicurezza nella produzione, distribuzione ed utilizzo del sangue e degli emoderivati

p)

percorsi diagnostico-terapeutici nella pratica della medicina generale

q)

progettazione ed utilizzo della ricerca clinica ed epidemiologica in medicina generale e pediatria di libera scelta

r)

telemedicina

s)

innovazione tecnologica ed implementazione delle abilita' e manualita' nella pratica della medicina generale e della pediatria di libera scelta

t)

formazione manageriale in medicina generale e pediatria di libera scelta

u)

aggiornamento professionale nell'esercizio dell'attivita' psicologica e psicoterapeutica

v)

aggiornamento delle procedure ed attivita' professionali per le professioni sanitarie non mediche

w)

percorsi assistenziali :integrazione tra ospedalizzazione, assistenza specialistica, assistenza domiciliare integrata

x)

utilizzo delle tecnologie radianti a fini preventivi, diagnostici e terapeutici

y)

ottimizzazione dell'impiego delle terapie termali nell'ambito delle prestazioni nel SSN

z)

valutazione dei fondamenti scientifici e dell'efficacia delle medicine alternative o non convenzionali

aa)

prevenzione,diagnosi e terapia delle malattie odontostomatologiche e maxillo facciali

2)

La programmazione di cui al punto 1) è soggetta ad aggiornamento in relazione quanto previsto dal punto 5 del presente accordo.

 

 

 

 

 

 

Normativa
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - Supplemento
Ordinario n. 219

Art. 92 (Interventi vari di interesse sanitario)

Comma 3

Comma 5

Nota - Il testo completo Legge 23 dicembre 2000, n. 388 è pubblicato all’indirizzo http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00388l.htm del sito del Parlamento Italiano.

3 - Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle societa' scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

 

 

5 - I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanita' su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l'accreditamento dei soggetti e delle societa' e' annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonche' per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e' per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attivita' di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.

La commissione nazionale E.C.M.
Decreto ministeriale

Il testo del decreto, riportato di seguito, è disponibile anche come documento in formato RTF.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 16-ter, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro della sanità è costituita la Commissione nazionale per la formazione continua;

CONSIDERATO che la Commissione è presieduta dal Ministro della sanità ed è composta: dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con funzioni di Vice-presidente; da un Vice-presidente individuato dal Ministro della sanità; da dieci membri, di cui due individuati dal Ministro della sanità, due designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, due dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome e due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

RITENUTO di individuare quale Vice-presidente il dott. Raffaele D'Ari, direttore generale del Ministero della sanità -Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale e, quali componenti, il dott. Alberto COSTA, direttore dell'unità di chirurgia generale della Fondazione Maugeri di Pavia e il prof. Riccardo VIGNERI, ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania;

CONSIDERATO che il Ministro dell 'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha designato il prof. Guido COGGI, preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano ed il prof. Sergio TARTARO, ordinario nella 2° Università di Napoli;

CONSIDERATO che il Ministro per la funzione pubblica ha designato il dott. Paolo MESSINA, dirigente medico presso l'ospedale S. Orsola di Bologna;

CONSIDERATO che il Ministro per le pari opportunità ha designato la prof.ssa Franca BIMBI, docente presso l 'Università di Padova -Dipartimento di sociologia;

CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome ha designato il dott. Lamberto PRESSATO, Presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Venezia e la sig.ra Nella BONI, responsabile presso la Giunta della Regione Lombardia della fondazione e dell'aggiornamento professionale;

CONSIDERATO che la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha designato i componenti del proprio Comitato centrale, prof. Enrico BOLLERO e dott. Giovanni Pietro MALAGNINO;

RITENUTO di procedere alla adozione del conseguente provvedimento di costituzione della Commissione;

CONSIDERATO che l'articolo 16-ter dispone che con il decreto di costituzione devono essere disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione;

RITENUTO di stabilire le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione

DECRETA

Art. 1
(Costituzione della Commissione)

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, è costituita presso il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, la Commissione nazionale per la formazione continua.
2. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.

Art.2
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione nazionale per la formazione continua è così composta:

2. La Commissione, per lo svolgimento della propria attività, si può articolare in sezioni, coordinate da un componente designato dal Presidente.

3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal dirigente preposto all'Ufficio del Ministero della sanità nella cui competenza rientra la formazione continua. Il dirigente, per lo svolgimento dei propri compiti e per l'attività istruttoria della Commissione, si avvale del personale assegnato all'Ufficio.

Art.3
(Materie oggetto di consultazione)

1. Ogni categoria professionale è preventivamente sentita in materia di:
a) crediti formativi, che devono essere complessivamente maturati dagli appartenenti alla categoria in un determinato arco di tempo;
b) criteri e strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative proprie della categoria.

2. Sono portati a conoscenza delle categorie professionali gli schemi di provvedimento concernenti:
a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;
b) i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche;
c) i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative;
d) gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale, di specifico interesse per la categoria.

3. Nella materia di cui al comma 1, le categorie devono far conoscere le proprie valutazioni, entro il termine stabilito dalla Commissione nella lettera di richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato si prescinde dal parere. Sugli schemi di provvedimento di cui al comma 2 le categorie professionali possono trasmettere alla Commissione eventuali osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello schema, salvo termine più breve ritenuto necessario dalla Commissione stessa in relazione alla particolare natura del provvedimento ed alle categorie, ordini, collegi e associazioni coinvolti.

Art. 4
(Categorie professionali)

1. Le valutazioni, le osservazioni e le proposte di cui all'art. 3 sono espressi dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, dai sindacati confederali e, per le categorie la cui attività è soggetta alla disciplina di ordini e collegi, dagli organismi federativi degli stessi ordini e collegi.

Art.5
(Audizioni)

1. II Presidente della Commissione, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla natura degli argomenti posti all'ordine del giorno, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione stessa funzionari del Ministero della sanità e delle regioni e province autonome, nonché rappresentanti delle categorie professionali. Può, inoltre, invitare esperti di elevata qualificazione professionale in relazione a specifiche materie.

Art.6
(Oneri)

1. Ai componenti della Commissione residenti fuori Roma compete il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno secondo le modalità e l'equiparazione di cui all'articolo 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Alla relativa spesa si provvede a carico del cap. 1542 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 2000 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

II presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero della sanità per la registrazione.

Roma, li 5 LUG 2000

IL MINISTRO

 

 

 

 

 

 

Normativa
Decreto legislativo 229/99 recante "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"

Art. 16-bis (Formazione continua)

Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione continua)

Art. 16-quater (Incentivazione della formazione continua)

Art. 16-quinquies (Formazione manageriale)

Art. 16-sexies (Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione)

Nota - Il testo completo del Decreto Legslativo 229/99 è pubblicato nella Bacheca del sito del Ministero della Sanità.

Art. 16-bis
(Formazione continua)

 

 

Art. 16-ter
(Commissione nazionale per la formazione continua)

 

 

Art. 16-quater
(Incentivazione della formazione continua)

 

 

Art. 16-quinquies
(Formazione manageriale)

 

 

Art. 16-sexies
(Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa
Riferimenti europei

Al momento viene reso disponibile il seguente documento:

89/601/CEE: Raccomandazione della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario
Gazzetta ufficiale n. L 346 del 27/11/1989 PAG. 0001 - 0007

 

 

89/601/CEE: Raccomandazione della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario
Gazzetta ufficiale n. L 346 del 27/11/1989 PAG. 0001 - 0007



Testo:

*****
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 1989
riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario
(89/601/CEE)
I. Da molti anni, settore pubblico e settore privato contribuiscono alla lotta contro il cancro. Il loro intervento riguarda vari aspetti del problema, tra i quali la ricerca, la prevenzione, il depistaggio, la cura, compresa la consulenza ai pazienti e alle loro famiglie, in seguito a tali attività, la nostra conoscenza di tale malattia e del suo controllo è notevolmente progredita, ma il cancro rimane una delle principali cause di mortalità della società moderna.
L'iniziativa presa dai Consigli europei del giugno 1985 a Milano e del dicembre 1985 a Lussemburgo, era innovatrice, in quanto per la prima volta una malattia specifica era prescelta per essere attaccata su tutti i fronti e livello della Comunità europea. I risultati già ottenuti in seguito al programma « L'Europa contro il cancro » hanno confermato che l'iniziativa politica era giustificata, in particolare nel campo della formazione del personale sanitario.
II. Per facilitare il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di formazione tra gli Stati membri, previsto all'articolo 57 del trattato CEE, il Consiglio delle Comunità europee ha istituito, mediante decisioni successive, il comitato consultivo per la formazione medica (1), il comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica (2) e il comitato consultivo per la formazione dei dentisti (3). La Commissione e gli Stati membri si avvalgono di tali comitati consultivi quali autorevoli fonti di parere in merito alla formazione professionale del personale sanitario sul piano comunitario.
A richiesta della Commissione ed in base alle raccomandazioni del comitato degli esperti cancerologi, il loro contributo al programma « L'Europa contro il cancro » è consistito nel passare in rassegna i metodi d'insegnamento della cancerologia alle rispettive categorie professionali, e a tutti i livelli di formazione, e poi nel formulare raccomandazioni per migliorare tale formazione. I comitati consultivi hanno effettuato tale esame negli anni 1987-1988 e hanno appena approvato le raccomandazioni in materia in allegato, che costituiscono l'applicazione concreta del Primo piano d'azione (1987-1989) in materia di formazione del personale sanitario (azioni 51 e 52) (4).
III. La Commissione attribuisce notevole importanza alle raccomandazioni dei tre comitati consultivi che avvalorano l'esigenza di considerare la formazione globalmente a livello comunitario, e di formulare soluzioni atte a migliorare la situazione, nel rispetto delle competenze nazionali e dell'autonomia degli istituti di formazione.
Tutte le raccomandazioni specifiche dei comitati consultivi meriterebbero di formare oggetto di un ampio e approfondito dibattito a livello dei responsabili nazionali e regionali di ciascuno degli Stati membri.
Da parte sua la Commissione, nei limiti delle proprie competenze e dei mezzi disponibili, intende proporre, nel quadro del secondo programma « L'Europa contro il cancro » (1990-1994), talune azioni che possano contribuire, a livello comunitario, a migliorare la formazione in oncologia del personale sanitario.
Si tratterebbe, in particolare, di promuovere la mobilità fra Stati membri di detto personale, lo scambio di esperienze nel campo della prevenzione, del trattamento e delle cure palliative, la raccolta e lo scambio di materiale didattico di interesse comunitario, nonché la creazione di reti pilota europee di facoltà di medicina, scuole per infermieri e scuole per la formazione di dentisti.
IV. La Commissione intende contribuire, unitamente alle autorità competenti degli Stati membri e agli istituti di formazione, all'ulteriore elaborazione delle idee e delle raccomandazioni in materia di formazione in cancerologia del personale sanitario. In tale contesto, la Commissione incentiverà, dal 1990, una rassegna dei progressi realizzati nell'applicazione pratica delle raccomandazioni nei singoli Stati membri.
La Commissione, considerando che le allegate raccomandazioni in materia di formazione in cancerologia, adottate dal comitato consultivo per la formazione medica, infermieristica e dal comitato consultivo per la formazione dei dentisti, costituiscono un'utile base per una discussione quanto più ampia possibile negli Stati membri, formula la seguente raccomandazione in virtù del trattato CEE, in particolare dell'articolo 155, secondo trattino:
La Commissione raccomanda che gli Stati membri, le loro autorità competenti e i loro istituti d'istruzione responsabili della formazione professionale provvedano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché le raccomandazioni allegate siano ampiamente diffuse, discusse ed attuate.
Questa raccomandazione è indirizzata a tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1989.
Per la Commissione
Vasso PAPANDREOU
Membro della Commissione
(1) Decisione 75/364/CEE (GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 17).
(2) Decisione 77/454/CEE (GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 11).
(3) Decisione 78/688/CEE (GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 15).
(4) GU n. L C 50 del 26. 2. 1987, pag. 1.
ALLEGATO I
RACCOMANDAZIONI
del comitato consultivo per la formazione medica
1. La formazione oncologica dei medici dovrebbe essere trattata a fondo nell'ambito sia dell'insegnamento che della ricerca in materia.
2. Ogni facoltà di medicina dovrebbe avere un programma di formazione oncologica durante la formazione di base. La coordinazione di questo programma è di massima importanza e deve essere applicata.
3. Il ruolo vitale del medico generico sia nella prevenzione che nella diagnosi precoce del cancro dovrebbe essere riconosciuto e valorizzato in tutti i modi possibili.
4. I medici generici dovrebbero ricevere una formazione specifica per quegli aspetti dell'assistenza ai pazienti affetti da cancro che rientrano particolarmente nella medicina generale, quali i metodi di rilevamento, la consulenza, metodi appropriati di cura, la riabilitazione e la terapia nella fase terminale.
5. Gli studenti di tutte le relative discipline dovrebbero ricevere un'opportuna formazione nella biologia della malattia neoplastica e nella base scientifica e medica del trattamento.
6. Nei paesi dove gli oncologi sono riconosciuti occorrerebbe definire obiettivi ed esigenze minimi per la formazione di tali specialisti.
7. I principi di epidemiologia dovrebbero essere insegnati a tutti i livelli di formazione.
8. Tutti i medici durante la formazione postuniversitaria dovrebbero avere l'opportunità di fare esperienze nel campo della ricerca sia di base che clinica.
9. L'importanza della cooperazione interdisciplinare nell'assistenza ai pazienti affetti da cancro andrebbe riconosciuta e incoraggiata in tutte le relative discipline.
10. Occorre intervenire al fine di coordinare le attività degli istituti, degli specialisti e delle società scientifiche che si occupano del cancro, delle università e di tutti i tipi di ospedali sia per quanto riguarda la formazione clinica che la ricerca sul cancro.
11. Le moderne tecniche di insegnamento dovrebbero essere utilizzate se del caso a tutti i livelli di formazione.
12. Occorrerebbe trarre maggior beneficio dalle esistenti opportunità di promuovere l'interscambio all'interno della Comunità europea di professori, di studenti universitari e postuniversitari e di personale sanitario.
13. Tutti i responsabili dei programmi di formazione medica permanente per i medici generici stabiliti dovrebbero assicurarsi che la materia oncologia riceva l'opportuno attenzione. Vanno messi in particolare evidenza i fabbisogni di quei medici che, esercitando isolatamente, non hanno facile accesso ad istituzioni che offrono programmi di formazione permanente.
ALLEGATO II
RACCOMANDAZIONI
del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica
I. FORMAZIONE DI BASE
1. La formazione di base degli infermieri deve comprendere sistematicamente ed in una prospettiva globale la prevenzione del cancro, la partecipazione alla diagnosi precoce e alle indagini diagnostiche, l'individuazione dei problemi dei malati di cancro e la risposta alle loro specifiche esigenze, l'amministrazione di programmi terapeutici anticancro, la partecipazione alla riabilitazione nonché all'assistenza ai malati giunti alla fase terminale della malattia nonché alle loro famiglie.
2. La formazione degli infermieri per l'assistenza ai malati di cancro dovrebbe basarsi su un modello di assistenza adattato alla situazione di tali pazienti. Esso dovrebbe servire da quadro per l'organizzazione della formazione effettiva in conformità di obiettivi di formazione chiaramente definiti. Gli obiettivi dell'assistenza infermieristica sono l'identificazione e l'interpretazione delle esigenze dell'individuo e la risposta a tali esigenze in maniera appropriata e personalizzata. La formazione infermieristica dovrebbe reagire a tali obiettivi e preparare gli infermieri a praticare la propria professione in maniera responsabile. Gli infermieri pertanto dovrebbero avere la capacità di assumere decisioni, risolvere problemi, valutare le proprie azioni ed adattarsi alle particolari situazioni dei pazienti e all'evoluzione delle conoscenze.
3. Gli infermieri insieme agli altri professionisti interessati devono partecipare attivamente ai programmi di lotta contro il cancro, collaborare all'informazione e all'istruzione del grande pubblico sui risultati positivi della prevenzione, dell'individuazione e diagnosi precoce e del trattamento precoce del cancro. Per adempiere a questa funzione gli infermieri devono essi stessi acquisire, attraverso la loro formazione un atteggiamento positivo di fronte a questo problema sociale molto reale e disporre di solide conoscenze da poter utilizzare nella loro istruzione clinica.
4. Data la rapidità degli sviluppi e delle scoperte sia a livello di conoscenza dei processi e meccanismi fisiopatologici come pure a livello delle tecniche diagnostiche e terapeutiche, la formazione di base deve fornire agli infermieri strumenti effettivi che consentano loro di utilizzare le conoscenze e le abilità pratiche e di rafforzare le loro competenze. Si tratta di un processo dinamico in costante evoluzione.
5. Il materiale didattico nel campo della prevenzione, della diagnosi precoce e del trattamento del cancro, frutto di lavori eseguiti in istituti d'insegnamento, di ricerca o di cura dei malati di cancro, deve essere potenziato e si deve creare una rete europea per lo scambio d'informazioni in modo da utilizzare in maniera ottimale le risorse umane, materiali e finanziarie.
6. La formazione di base deve preparare gli infermieri all'interdisciplinarità; il lavoro di gruppo è infatti indispensabile nell'assistenza ai malati e più ancora nel caso dei malati di cancro.
II. FORMAZIONE POST-BASE
A. Formazione permanente
1. I corsi di formazione permanente che riguardano l'assistenza ai malati di cancro dovrebbero essere accessibili al maggior numero possibile di infermieri attraverso modalità organizzative compatibili con gli obblighi personali e professionali. L'organizzazione di tali attività andrebbe incoraggiata e sarebbe necessario reperire le risorse necessarie per la loro realizzazione.
2. La formazione permanente nel settore del cancro non deve servire per colmare le lacune della formazione di base, ma dev'essere un ampliamento della formazione di base, che tenga conto dei nuovi presupposti e utilizzi l'esperienza acquisita. I corsi devono conformarsi ai principi dell'istruzione per adulti.
3. Gli obiettivi dei programmi di formazione permanente nel quadro dell'assistenza ai malati di cancro sono: aggiornare le conoscenze acquisite, potenziarle su aspetti specifici, suscitare e approfondire la riflessione sull'esperienza professionale vissuta dagli infermieri presso i malati di cancro. Il contenuto non può quindi limitarsi ad una trasmissione di conoscenze teoriche sulla patologia, sui metodi diagnostici e terapeutici ma deve affrontare le questioni personali, relazionali ed etiche che si pongono agli infermieri nella loro pratica quotidiana accanto ai malati di cancro. 4. Tanto le condizioni di accesso quanto le strutture utilizzate per i programmi di formazione permanente devono essere molto flessibili. Va sviluppato l'apprendimento individuale a distanza ed il comitato raccomanda che venga incoraggiato a livello comunitario lo scambio di conoscenze, esperienze e materiale didattico. Esso è infatti complementare alle sessioni di gruppo e facilita un'utilizzazione più efficace delle conoscenze acquisite.
5. Qualunque programma di formazione permanente deve essere preceduto da un'analisi minuziosa dei bisogni e delle aspettative degli infermieri interessati. Si potrebbero sviluppare e diffondere nei vari Stati membri corsi di formazione comune elaborati da infermieri con un'esperienza particolarmente ricca nell'assistenza ai malati di cancro e nella lotta contro il cancro in collaborazione con altri professionisti. Programmi di questo tipo non avrebbero carattere normativo ma servirebbero da riferimento scientifico per gli organismi nazionali che desiderassero introdurre tale tipo di formazione. Tali corsi di formazione dovrebbero utilizzare al massimo le moderne tecnologie didattiche.
B. Formazione superiore
1. Migliorare la qualità dell'assistenza dispensata ai malati di cancro costituisce una priorità; è quindi indispensabile che infermieri con una formazione di livello elevato nell'assistenza ai malati di cancro partecipino alle ricerche condotte in questo settore, svolgendo un ruolo di consulenza nei servizi interessati e provvedendo alla formazione specifica del personale sanitario.
2. Questa formazione superiore nell'assistenza ai malati di cancro dovrebbe essere del livello più alto possibile. Gli obiettivi generali e specifici di questo programma di formazione ed il suo contenuto dovrebbero essere elaborati da un gruppo di esperti infermieri in collaborazione con altri professionisti del ramo e costituire un quadro comune per gli Stati membri. I centri specializzati dovrebbero essere associati alla realizzazione di tali programmi d'alto livello.
3. Il contenuto della formazione non dev'essere imperniato esclusivamente sull'acquisizione di conoscenze teoriche d'ordine medico; esso deve altresì comprendere le relazioni personali e l'acquisizione di competenze nella gestione di « équipes » di infermieri responsabili dell'assistenza ai malati di cancro. L'insegnamento teorico dev'essere completato dall'opportuno insegnamento clinico, preferibilmente presso servizi ospedalieri o in altri centri specializzati nell'assistenza ai malati di cancro.
4. Durante la formazione superiore lo studente dovrebbe partecipare a lavori di ricerca nel campo dell'assistenza infermieristica ai malati di cancro. La pubblicazione di lavori in questo campo andrebbe promossa e stimolata.
ALLEGATO III
RACCOMANDAZIONI
del comitato consultivo sulla formazione dei dentisti
1. A livello comunitario vanno formulati obiettivi ed orientamenti sul contenuto dei piani di studio di base sul precancro e cancro orali per gli studenti di odontoiatria (1).
2. Va esaminata la possibilità di avvalersi (in tutto o in parte) di tali orientamenti per l'insegnamento delle medesime materie agli studenti di medicina.
3. Il piano di studi di base deve consentire ai dentisti generici di svolgere una funzione importante nella prevenzione e nella diagnosi precoce delle affezioni orali maligne, affinché le cure possano iniziare quanto prima possibile.
4. Nel corso della formazione di base va dato rilievo all'esperienza clinica: a questo scopo, e ove necessario, le facoltà di odontoiatria devono collaborare strettamente con i servizi sanitari per garantire ai loro studenti il contatto con pazienti che presentino un'ampia gamma di affezioni maligne. In tutti i maggiori centri di cura del cancro deve essere presente un odontoiatra specialista particolarmente qualificato in oncologia orale.
5. Vanno organizzati quanto prima a livello comunitario corsi di formazione permanente per gli odontoiatri sul precancro e cancro orali.
6. Allo stesso modo, va esaminata l'opportunità di elaborare a livello comunitario sussidi didattici comuni sul precancro e cancro orali, eventualmente in collaborazione con la categoria dei medici.
7. Tutti gli Stati membri devono adottare quanto prima i tre « programmi d'azione » di cui all'appendice della presente relazione.
(1) Il comitato consultivo ha fatto proposte chiare per tali obiettivi ed orientamenti (doc. III/D/886/3/88).
Appendice
Programma d'azione n. 1
Le associazioni odontoiatriche nazionali di tutti gli Stati membri devono esaminare l'auspicabilità e la possibilità concreta di offrire ai cittadini appartenenti a gruppi riconosciuti a rischio di precancro e cancro orali la visita gratuita, durante una giornata o più del 1989, della cavità orale e delle zone contigue del corpo da parte di odontoiatri.
Programma d'azione n. 2
Gli enti nazionali responsabili della formazione permanente degli odontoiatri nei singoli Stati membri devono organizzare nel 1989/1990 un convegno nazionale sul precancro e cancro orali, il cui tema principale sarà la diagnosi precoce e la prevenzione. Potranno partecipare al convegno tutti i dentisti.
Le riviste nazionali di odontoiatria dovranno collaborare attivamente a informare la categoria professionale sulle cognizioni attuali in materia di precancro e cancro orali.
Programma d'azione n. 3
Le associazioni odontoiatriche nazionali dei vari Stati membri, in cooperazione con le organizzazioni nazionali per la lotta contro il cancro e con gli istituti di odontoiatria, devono preparare materiale informativo per il grande pubblico, riguardante in particolare la sintomatologia precoce e la prevenzione del precancro e del cancro orali.

Fine del documento

 

 

 

 

 

 

 

 

Novità

Dal 1° gennaio inizia la fase a regime del programma di Formazione continua (E.C.M.).
Da tale data è possibile presentare al Ministero della salute la richiesta di accreditamento degli eventi formativi residenziali che si svolgeranno dal 1° aprile 2002; nel secondo semestre dell'anno sarà attivata la fase a regime della formazione a distanza.
Le richieste di accreditamento degli eventi formativi residenziali devono essere presentate almeno 90 giorni prima della data di svolgimento.
Solo per gli eventi che avranno corso nel mese di aprile 2002, sarà possibile richiedere, in via eccezionale, l'accreditamento fino al 31 gennaio 2002.
Una delle novità del programma di Educazione continua in medicina è la definizione di "progetto formativo aziendale".
Il progetto formativo aziendale è un insieme di eventi formativi rivolti ad una o più categorie professionali che operano nell'azienda che lo propone.
Il progetto formativo è esclusivamente riservato al personale dipendente o convenzionato con l'azienda proponente; l'insieme degli eventi che lo compongono sono accreditati come unico evento; i dipendenti, ai quali è rivolto, sono tenuti - per conseguire i crediti - a partecipare agli eventi che compongono il progetto per almeno il novanta per cento dell'impegno formativo complessivo.
Gli organizzatori di attività formative (eventi formativi e progetti formativi aziendali) sono tenuti al versamento di un contributo alle spese di accreditamento determinato in proporzione ai crediti formativi che possono essere attribuiti all'evento o al progetto formativo.
Il contributo alle spese di accreditamento è stabilito in un minimo di Euro pari a 258,23 fino ad un massimo di Euro 774,69.
La Commissione nazionale per la formazione continua ha definito gli obiettivi formativi di interesse nazionale per il prossimo quinquennio 2002/2006 distinguendoli in due gruppi: il primo gruppo comprende obiettivi formativi di livello generale; il secondo gruppo è invece specifico per categorie professionali, aree e discipline.
I 150 crediti formativi, che ogni operatore sanitario deve acquisire, sono stati ripartiti nell'arco di un quinquennio, con un obbligo progressivo di 10 crediti per il 2002 fino a 50 crediti per il 2006.
Le informazioni utili per la richiesta di accreditamento degli eventi e dei progetti formativi sono illustrate dettagliatamente nelle sezioni del sito.


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